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Risoluzione

Risoluzione n. 113 del 28/04/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972 non si applica ai lavori di restauro e recupero di aree e manufatti archeologici, anche se eseguiti tramite appalto pubblico e qualificabili come restauro o risanamento conservativo/manutenzione straordinaria. La norma agevolativa riguarda infatti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 31 della legge 457/1978, che non comprende aree e manufatti archeologici.

IVA al 10% non applicabile ai lavori di restauro e recupero di aree e manufatti archeologici

IVA agevolata e lavori archeologici

La risoluzione affronta un interpello relativo all’applicazione dell’aliquota IVA del 10% ai lavori di "restauro e risanamento conservativo" e di "manutenzione straordinaria" eseguiti dalla Soprintendenza Archeologica presso Domus e altre strutture degli Scavi. Il chiarimento riguarda in particolare la possibilità di ricondurre tali interventi, affidati tramite appalti pubblici, tra le prestazioni agevolate previste dal n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Quesito presentato dal contribuente

L’istante chiede se i lavori eseguiti presso le Domus e le altre strutture degli Scavi, consistenti prevalentemente in attività di restauro e recupero di manufatti demaniali finalizzate alla loro conservazione, possano beneficiare dell’aliquota IVA del 10% prevista per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi agli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Soluzione interpretativa proposta

Il contribuente ritiene che l’aliquota IVA del 10% sia applicabile. Secondo la sua impostazione, il rinvio alla legge n. 457 del 1978 avrebbe valore solo ai fini della definizione tecnica delle categorie di intervento edilizio, senza che rilevi la finalità originaria della legge, riferita all’edilizia residenziale.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama il n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, del DPR n. 633/1972, che assoggetta ad aliquota IVA del 10% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge n. 457/1978, con esclusione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

La legge n. 457/1978, recante "Norme per l’edilizia residenziale", disciplina gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente. L’art. 31 individua, tra gli interventi di recupero:

  • il restauro e risanamento conservativo (lett. c), finalizzato a conservare l’organismo edilizio e assicurarne la funzionalità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali;
  • la ristrutturazione edilizia (lett. d), volta a trasformare gli organismi edilizi;
  • la ristrutturazione urbanistica (lett. e), diretta a sostituire l’esistente tessuto urbanistico con altro diverso.

Orientamenti interpretativi precedenti

La risoluzione richiama precedenti chiarimenti amministrativi. In particolare, la risoluzione n. 352116 del 30 settembre 1983 ha precisato che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono agevolabili ai fini IVA solo se effettuati nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla legge n. 457/1978 e non soltanto sulla base delle definizioni contenute nell’art. 31. La stessa pronuncia evidenzia che la finalità della legge è l’incremento del fabbisogno abitativo attraverso il recupero degli edifici degradati e di fabbricati destinati ad attività complementari alla vita delle famiglie, come uffici, scuole e infrastrutture sanitarie.

Sempre secondo la risoluzione n. 352116/1983 e la risoluzione n. 551450 del 2 febbraio 1989, l’art. 31 della legge n. 457/1978 consente il recupero di edifici, organismi edilizi, lotti, isolati e reti stradali, ma non ricomprende nel proprio ambito le aree archeologiche né i manufatti archeologici.

La risoluzione n. 104 del 17 febbraio 1994 è richiamata per ribadire che per le operazioni finalizzate alla realizzazione di parchi naturali o archeologici non sono previste disposizioni agevolative in materia di IVA e che tale esclusione è coerente anche con la disciplina comunitaria richiamata nel documento.

Conclusione dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce del quadro normativo e dei precedenti richiamati, l’Agenzia, conformandosi al parere della Direzione regionale, afferma che alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi ai lavori di restauro e recupero di aree e manufatti archeologici non può applicarsi l’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, del DPR n. 633/1972.

Vigilanza applicativa

La risoluzione dispone infine che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici competenti.

Testo integrale

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