Risoluzione n. 111 del 27/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, anche nella fusione inversa, la società incorporante può accedere all’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei maggiori valori iscritti, purché siano rispettati i presupposti e i corretti principi contabili. Viene superato il precedente orientamento della risoluzione n. 46/E del 24 febbraio 2009.
Chiarimenti sull'art. 172, comma 10-bis, TUIR in caso di fusione inversa
Art. 172, comma 10-bis, TUIR e fusione inversa
La risoluzione affronta il tema dell’applicazione del regime di imposta sostitutiva previsto dall’art. 172, comma 10-bis, del TUIR nell’ipotesi di fusione inversa. Lo scopo è chiarire se, in tale operazione, la società incorporante possa ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sui propri beni.
Nozione di fusione inversa e profili contabili
La fusione inversa è descritta come la fusione per incorporazione in cui la società partecipata incorpora la società controllante. A seguito dell’operazione, la società controllata-incorporante si ritrova nel proprio attivo le azioni o quote proprie precedentemente possedute dalla controllante-incorporata.
Il documento rileva che nella prassi contabile possono adottarsi diversi comportamenti, con differenti rappresentazioni delle differenze di fusione. In particolare, viene posta la questione se la differenza contabile derivante dall’annullamento delle azioni proprie possa essere sostituita dai maggiori valori correnti dei beni e dall’avviamento della società controllata-incorporante.
Principi civilistici e contabili applicabili
La risoluzione richiama il principio contabile OIC n. 4 del gennaio 2007, secondo cui, qualunque sia la modalità di attuazione della fusione, diretta o inversa, i soci della controllante-incorporata mantengono lo stesso costo dei beni della controllata-incorporante. L’attribuzione del plusvalore agli elementi dell’attivo e l’iscrizione dell’avviamento rispondono al principio dell’art. 2504-bis, quarto comma, del codice civile, con trasferimento del costo della partecipazione sui beni della controllata.
Si precisa che né la disciplina civilistica, né quella fiscale distinguono tra fusione diretta e fusione inversa. Di conseguenza, anche nella fusione inversa trova applicazione l’art. 2504-bis, comma 4, c.c., con:
- principio di continuità dei valori contabili;
- obbligo di imputare l’eventuale disavanzo di fusione, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo;
- imputazione della differenza residua ad avviamento, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 2426, n. 6, c.c.
La risoluzione sottolinea che occorre verificare la natura economica della differenza di fusione per procedere a una corretta imputazione, anche nel caso di disavanzo da annullamento in fusione inversa.
Regime dell’imposta sostitutiva e affrancamento dei maggiori valori
Viene richiamato l’art. 2 del decreto ministeriale 25 luglio 2008, attuativo del regime di imposta sostitutiva di cui all’art. 1, commi 46 e 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale norma estende l’imposta sostitutiva alle differenze tra il valore di iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di fusioni e scissioni, classificati tra immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto presso il soggetto incorporato, fuso o scisso.
Pur riferendosi testualmente ai beni "ricevuti", la risoluzione afferma che ciò non impedisce, nella fusione inversa, alla società incorporante di avvalersi del regime sostitutivo per affrancare i maggiori valori iscritti sui propri beni. Questo perché, in presenza di corretti criteri contabili, la differenza derivante dall’annullamento delle azioni proprie va trattata come il disavanzo da annullamento tipico della fusione diretta.
Coerenza con la prassi e con i precedenti chiarimenti
La risoluzione richiama la circolare 25 settembre 2008, n. 57/E, che aveva già chiarito come i commi 10-bis e 15-bis degli artt. 172 e 173 del TUIR consentano l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, anche alla società incorporante o risultante dalla fusione e alla beneficiaria della scissione, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio.
Si evidenzia inoltre che la fusione inversa rappresenta solo una diversa modalità tecnica della fusione per incorporazione e non altera il risultato economico finale del complesso aziendale unificato. In applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, gli effetti economici dell’operazione sono considerati i medesimi.
Presupposti e limiti dell’affrancamento
La possibilità di emersione in bilancio dei valori correnti delle attività e passività, nonché del relativo avviamento della controllata-incorporante, è ammessa entro i limiti del disavanzo di fusione e solo se ricorrono i medesimi presupposti previsti per la fusione diretta. Tali valori sono quelli che hanno determinato il prezzo di acquisto della partecipazione.
Pertanto, la società incorporante può avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ex art. 172, comma 10-bis, TUIR, per l’affrancamento dei maggiori valori iscritti sui propri beni, a condizione che:
- sussistano i presupposti richiesti dalla norma;
- si operi in stretta aderenza ai corretti principi contabili;
- i maggiori valori emergano nei limiti del disavanzo di fusione e negli stessi limiti previsti per la fusione diretta.
Superamento di un precedente orientamento
Il documento conclude affermando che le indicazioni fornite superano quelle contenute nella risoluzione n. 46/E del 24 febbraio 2009.
Vigilanza degli uffici
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano puntualmente osservati dagli uffici.
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