Risoluzione n. 114 del 28/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate riconosce al coniuge superstite la deduzione dei contributi previdenziali dovuti dal de cuius e da lui pagati per ottenere la pensione ai superstiti, nei limiti dell’importo effettivamente versato e al netto di sanzioni e interessi.
Deducibilità dei contributi previdenziali del defunto pagati dal coniuge superstite
Deducibilità dei contributi previdenziali del defunto versati dal coniuge superstite
La risoluzione affronta il tema della deducibilità, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti da un contribuente deceduto e versati successivamente dal coniuge superstite. Il chiarimento è richiesto nell’ambito di un interpello ex art. 11 della legge n. 212/2000.
Fatti esposti nell’istanza
Il caso riguarda il decesso del coniuge dell’istante, soggetto che era socio accomandatario di una S.a.s. e al quale era stato contestato dall’Ente previdenziale il mancato versamento di contributi alla gestione obbligatoria di appartenenza. Dopo il rigetto del ricorso e la notifica di una cartella esattoriale, il contribuente è deceduto nel 2006.
L’istante, in qualità di erede e con l’obiettivo di definire il contenzioso e ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità, ha provveduto nel 2007:
- a pagare le somme indicate nella cartella già notificata;
- a versare ulteriori importi tramite modelli F24, come quantificati in un prospetto dell’Ente previdenziale per le annualità 2005 e 2006.
L’istante precisa che gli eredi del defunto sono anche quattro figli, ma che il pagamento è stato eseguito interamente da lei. Chiede dunque se tali contributi possano essere dedotti nella propria dichiarazione dei redditi relativa al 2007.
Soluzione proposta dal contribuente
L’istante riteneva di poter dedurre integralmente i contributi versati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2007.
Inquadramento normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR, che consente la deduzione dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché di quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, inclusi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.
Viene inoltre ricordato che la deducibilità degli oneri presuppone in via generale:
- la loro inclusione tra quelli tassativamente previsti dalla legge;
- l’esistenza di idonea documentazione;
- l’effettivo sostenimento da parte del contribuente nel periodo d’imposta di riferimento, secondo il principio di cassa, e nel suo personale interesse, salvo le ipotesi espressamente previste.
La risoluzione richiama anche la previsione del secondo comma dell’art. 10, che estende la deducibilità di alcuni oneri anche quando sostenuti per le persone indicate nell’art. 433 c.c., se fiscalmente a carico.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, la disciplina degli oneri deducibili è espressione del principio secondo cui il reddito imponibile deve tener conto dei pesi che incidono sulla situazione personale del contribuente, in coerenza con la sua effettiva capacità contributiva.
Nel caso concreto, le somme versate dal coniuge superstite sono considerate sostenute nel suo interesse personale, perché il pagamento dei contributi era funzionale al conseguimento del trattamento pensionistico in favore dei superstiti. Il versamento da parte dell’erede, pur avvenuto in base alle regole successorie, è quindi in rapporto causale con la pensione che spetta al medesimo soggetto.
L’Agenzia precisa anche la nozione di pensione ai superstiti:
- pensione di reversibilità, se il defunto era già titolare di pensione diretta;
- pensione indiretta, se il defunto possedeva al momento del decesso i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia.
La prestazione spetta:
- al coniuge, anche se separato, nella misura del 60% della pensione diretta o di quella che sarebbe spettata al lavoratore deceduto;
- a ciascun figlio, se in possesso dei requisiti di legge, nella misura del 20% ciascuno, fino al limite massimo del 100% del trattamento pensionistico spettante al defunto.
Esito e condizioni della deduzione
Nel caso esaminato, poiché l’istante afferma di aver pagato i contributi dovuti dal coniuge defunto ed evidenzia che il mancato versamento avrebbe impedito l’erogazione della pensione, l’Agenzia riconosce la possibilità di dedurre tali somme dal reddito complessivo.
La deduzione è ammessa:
- nella misura effettivamente sostenuta;
- al netto di eventuali sanzioni e interessi moratori.
Poiché il titolo di pagamento è intestato al de cuius, l’Agenzia chiarisce che il pagamento integrale da parte del coniuge superstite deve risultare dalle relative ricevute di versamento.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.
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