Risoluzione n. 115 del 28/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce quattro codici tributo da utilizzare nel modello F24 per: fruire del credito da bonus straordinario famiglie risultante da Unico PF 2009, restituire il bonus straordinario famiglie non spettante, restituire il bonus incapienti non spettante e versare o compensare l’imposta sostitutiva sui compensi accessori del lavoro dipendente applicata in dichiarazione Unico PF 2009. Per ciascun codice sono indicate denominazione, sezione F24 e modalità di compilazione dell’anno di riferimento.
Istituzione di codici tributo F24 per bonus straordinario famiglie, bonus incapienti e imposta sostitutiva su compensi accessori
Istituzione di codici tributo F24 per bonus e imposta sostitutiva
La risoluzione definisce quattro codici tributo da impiegare nel modello F24 in relazione a misure agevolative e a un’imposta sostitutiva collegata ai compensi accessori del lavoro dipendente. Il documento precisa, per ciascun caso, il presupposto normativo, la finalità del codice e le modalità di compilazione della sezione Erario.
Bonus straordinario famiglie: credito risultante da Unico PF 2009
L’articolo 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto per il solo anno 2009 un bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e soggetti non autosufficienti.
Per i casi in cui il beneficio non sia stato erogato dai sostituti d’imposta, il documento chiarisce che esso può essere richiesto con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008. Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite F24, del credito risultante da Unico PF 2009, viene istituito il codice tributo:
- 6818: "Credito per il bonus straordinario famiglie, di cui all’art. 1, D.L. 185/2008, non erogato dai sostituti d’imposta, risultante da Unico PF 2009".
Il codice va indicato nella Sezione Erario esclusivamente in corrispondenza degli importi a credito compensati, con l’anno di riferimento espresso nella forma AAAA e riferito all’anno d’imposta cui si collega il beneficio fiscale.
Restituzione del bonus straordinario famiglie non spettante
L’articolo 1, comma 19, del decreto legge n. 185/2008 stabilisce che i soggetti che hanno percepito, in tutto o in parte, un beneficio non spettante devono restituirlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’erogazione. Per i contribuenti esonerati dalla dichiarazione, la restituzione avviene con modello F24 entro i medesimi termini.
Per consentire tale versamento è istituito il codice tributo:
- 4711: "Restituzione del bonus straordinario per famiglie non spettante da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi – Art. 1, c. 19, D.L. 185/2008".
In F24 il codice va esposto nella Sezione Erario in corrispondenza degli importi a debito versati. L’anno di riferimento è quello in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, sempre nel formato AAAA.
Restituzione del bonus incapienti non spettante
Il documento richiama l’articolo 44 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha introdotto una misura fiscale di sostegno per i contribuenti a basso reddito. Il decreto ministeriale 8 novembre 2007, all’articolo 2, comma 9, prevede che i contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi restituiscano il beneficio percepito mediante F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo IRPEF relativo ai redditi prodotti nel 2008.
Per la restituzione del beneficio non spettante è istituito il codice tributo:
- 4700: "Restituzione bonus incapienti non spettante, percepito ai sensi dell’articolo 44, commi 1 e 2, del D.L. 159/2007, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi - Art. 2, c. 9, D.M. 8 novembre 2007".
Anche in questo caso il codice va indicato nella Sezione Erario in corrispondenza degli importi a debito versati, con anno di riferimento pari all’anno di erogazione del beneficio, in formato AAAA.
Imposta sostitutiva sui compensi accessori del lavoro dipendente
L’articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha introdotto misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro. La risoluzione 8 luglio 2008, n. 287/E, aveva già istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva applicata dal sostituto d’imposta.
Richiamando anche la circolare 11 luglio 2008, n. 49/E, il documento precisa che, se l’imposta sostitutiva non è trattenuta dal sostituto, può essere applicata dal contribuente in dichiarazione dei redditi, purché ne ricorrano i presupposti, ed essere oggetto di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per il versamento o la compensazione dell’imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione Unico PF 2009 viene istituito il codice tributo:
- 1816: "Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, applicata in sede di dichiarazione Unico PF 2009 – Art. 2, D.L. 93/2008".
Il codice va indicato nella Sezione Erario sia negli importi a debito versati sia negli importi a credito compensati. L’anno di riferimento deve indicare, rispettivamente, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento o quello cui si riferisce il credito, sempre nel formato AAAA.
Sintesi operativa
La risoluzione fornisce quindi le istruzioni operative per compilare l’F24 nei casi di:
- utilizzo in compensazione del credito da bonus straordinario famiglie risultante da Unico PF 2009;
- restituzione del bonus straordinario famiglie non spettante da parte dei soggetti esonerati;
- restituzione del bonus incapienti non spettante da parte dei soggetti esonerati;
- versamento o compensazione dell’imposta sostitutiva sui compensi accessori del lavoro dipendente dichiarata in Unico PF 2009.
Per tutti i casi, il documento prescrive l’uso della Sezione Erario e l’indicazione dell’anno di riferimento nel formato AAAA, con distinzione tra importi a debito e importi a credito a seconda della funzione del codice tributo.
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