Risoluzione n. 118 del 29/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di trasformazione di una S.r.l. in consorzio con attività esterna, il credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate può trasferirsi al soggetto trasformato, includendo sia il credito già maturato sia quello relativo agli investimenti successivi, purché i beni restino destinati all’originaria struttura produttiva.
Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate e trasformazione in consorzio con attività esterna
Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate e trasformazione in consorzio con attività esterna
La risoluzione esamina gli effetti di una trasformazione societaria sul diritto a fruire del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate. Il chiarimento riguarda il passaggio da una S.r.l. a un consorzio con attività esterna e la possibilità di mantenere la continuità del beneficio fiscale in relazione agli investimenti già effettuati e a quelli ancora da completare.
Quesito presentato dalla società
La società ALFA S.r.l., attiva nell’elaborazione dati per conto terzi, aveva ottenuto il nulla osta alla fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, commi 271 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97. Il nulla osta era stato riconosciuto con riferimento a investimenti indicati nei formulari di prenotazione dei fondi per gli anni 2007 e 2008, con decorrenza della fruizione dal 2012.
La società prospettava la trasformazione della propria forma giuridica in consorzio con attività esterna, ai sensi dell’art. 2500-septies c.c., precisando che:
- il consorzio avrebbe proseguito l’attività di elaborazione dati;
- i beni agevolati, sia già acquistati sia da acquistare nel corso del 2009, avrebbero mantenuto l’originaria destinazione.
La società chiedeva se, a seguito della trasformazione, il consorzio potesse conservare la posizione di beneficiario del credito d’imposta, utilizzandolo sia per gli investimenti già realizzati prima della trasformazione sia per quelli successivi, necessari a completare il progetto originario.
Posizione del contribuente
La società sosteneva di poter mantenere il diritto alla fruizione del credito d’imposta, sia per gli investimenti effettuati prima della trasformazione sia per quelli successivi, valorizzando la natura dell’operazione di trasformazione. Secondo l’istante, infatti, la trasformazione non incide sulla gestione dell’impresa ma soltanto sullo status soggettivo dell’imprenditore, lasciando invariati i rapporti giuridici esterni, inclusi quelli tributari.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama il proprio orientamento già espresso con la risoluzione n. 22/E del 6 febbraio 2006, secondo cui il trasferimento del diritto a fruire del credito d’imposta è ammesso solo nelle operazioni di riorganizzazione aziendale che determinano, per previsione normativa, una confusione di diritti e obblighi tra i soggetti interessati, come accade nelle operazioni di fusione, scissione e trasformazione.
Nel caso prospettato, la trasformazione della S.r.l. in consorzio con attività esterna rientra in tale logica, poiché comporta il trasferimento delle posizioni giuridiche soggettive dall’impresa trasformanda all’impresa trasformata. Di conseguenza:
- il credito d’imposta già maturato per effetto degli investimenti effettuati dalla S.r.l. può essere trasferito al consorzio;
- anche il diritto alla fruizione del credito relativo agli investimenti che saranno realizzati dopo la trasformazione passa al consorzio, in continuità con il progetto originario.
Condizione essenziale per il trasferimento del beneficio
La risoluzione precisa però che il trasferimento del credito è ammissibile soltanto se gli investimenti, sia quelli già realizzati sia quelli da realizzare successivamente, restano destinati all’originaria struttura produttiva. Pertanto, la prosecuzione dell’attività e il mantenimento della destinazione dei beni agevolati costituiscono il presupposto per la continuità del beneficio fiscale.
Conclusione operativa
In sintesi, l’Agenzia ritiene che, in caso di trasformazione della S.r.l. in consorzio con attività esterna, il credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate possa essere trasferito al consorzio, con riferimento sia al credito maturato prima della trasformazione sia a quello relativo agli investimenti successivi. Il mantenimento dell’agevolazione resta subordinato alla destinazione dei beni e degli investimenti all’originaria struttura produttiva. Le direzioni regionali sono invitate a vigilare sulla corretta applicazione dei principi enunciati.
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