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Sentenza

Sentenza n. 487/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sez. Lavoro, n. 265/2024, pubblicata il 15.04.2024.

Giustizia amministrativa202501350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 265/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 265/2024, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per il servizio prestato con contratti a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive, degli interessi legali e delle spese di lite. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero il 23 aprile 2024. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento di € 1.436,37, degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi dimostrativi dell'avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché diretto a ottenere l'adempimento di un obbligo della pubblica amministrazione derivante da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, azione espressamente ammessa dall'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero, non avendo l'Amministrazione dimostrato l'esecuzione del giudicato, e ha ordinato di corrispondere alla ricorrente € 1.436,37, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza ottemperanda fino al saldo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche quale commissario ad acta, con facoltà di subdelega e obbligo di attivarsi su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pubblica amministrazione non si conformi alle statuizioni giudiziali.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso in ottemperanza nei confronti di un'amministrazione per l'esecuzione di una condanna pecuniaria è ammissibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga alla pubblica amministrazione obblighi rimasti ineseguiti, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione occorre che siano comprovati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
  • In assenza di prova dell'avvenuto adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute e degli accessori individuati dal titolo giudiziale entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nell'organo amministrativo competente ratione muneris, con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi e attivazione su istanza della parte interessata dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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