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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49651/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno della sorella (non convivente), realizzata mediante il danneggiamento seguito da incendio dell'autovettura di una collaboratrice. Il ricorrente contestava: errata valutazione e travisamento degli indizi e delle dichiarazioni testimoniali; errata qualificazione giuridica (sosteneva si trattasse di esercizio arbitrario delle proprie ragioni); mancata considerazione che il reato di estorsione in danno di congiunti potrebbe essere soggetto a querela (art. 649 c.p.); errata qualificazione del fatto come "danneggiamento con incendio"; illegittima applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis); inutilizzabilità delle intercettazioni; carenza delle esigenze cautelari attuali e concrete.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che chiedevano una diversa valutazione delle prove (ricostruzione fattuale), ma ha accolto il motivo relativo alla condizione di procedibilità/querela: la disposizione di non perseguibilità prevista dall'art. 649 c.p. (e la relativa giurisprudenza estensiva) si applica anche alle ipotesi tentate di reati patrimoniali in danno di congiunti non commessi con violenza alla persona; pertanto, in assenza di querela della persona offesa, la tentata estorsione imputata all'Oliveti non era perseguibile nei suoi confronti. Pur condividendo la qualificazione del danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.), la Corte ha rilevato che la pena edittale applicabile non supera i limiti utili per giustificare la custodia cautelare (art. 280 c.p.p.). L'aggravante di metodo mafioso è stata ritenuta assorbita o non riferibile in modo idoneo al reato di danneggiamento contestato. Conseguenza: annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale e dell'ordinanza del GIP, cessazione della misura cautelare e scarcerazione dell'indagato.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato fra le norme impugnate dal ricorrente relative alla disciplina cautelare; la Cassazione non ha rilevato violazioni formali di tale norma tali da incidere sull'ordinanza impugnata.

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai criteri di applicazione della misura cautelare; la Corte ha valutato secondo i canoni previsti dal codice la congruità della misura e ha ritenuto che, alla luce dell'inesistenza della procedibilità per la tentata estorsione e dell'entità della pena per il danneggiamento, la custodia non fosse giustificata.

  • art. 392 c.p.

    Riferimento del ricorrente in ordine alla diversa qualificazione del fatto (esercizio arbitrario delle proprie ragioni); la Corte ha spiegato che l'esercizio arbitrario richiede l'esistenza di una pretesa giuridicamente azionabile esercitata direttamente e senza filtro dell'autorità giudiziaria, circostanza non riscontrata nel caso concreto.

  • art. 393 c.p.

    Norma relativa al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha distinto oggettivamente questa fattispecie dall'estorsione, sottolineando che qui mancava la connessione diretta fra la pretesa e l'azione violenta o minacciosa posta in essere dall'indagato.

  • art. 649 c.p.

    Fondamentale per la decisione: la Corte ha confermato che la causa di non procedibilità/ non punibilità prevista dal comma terzo si applica anche alle ipotesi tentate dei delitti contro il patrimonio in danno di congiunti (se non commessi con violenza alla persona), con la conseguenza che la tentata estorsione in danno della sorella non convivente non era procedibile senza querela e quindi non poteva giustificare la custodia cautelare nei confronti dell'Oliveti.

  • art. 424 c.p.

    La Corte ha condiviso la qualificazione di danneggiamento seguito da incendio: le fiamme avevano interessato il vano motore e avrebbero potuto causare un evento di maggiori proporzioni, integrando il pericolo richiesto dall'art. 424 primo comma.

  • art. 635 c.p.

    Richiamato dal ricorrente a fronte della contestazione del tipo di danneggiamento; la Corte ha però ritenuto che nel caso ricorressero gli elementi del pericolo d'incendio la qualificazione ai sensi dell'art. 424 fosse corretta.

  • art. 280 c.p.p.

    Norma che vincola l'applicabilità delle misure cautelari al fatto che la pena prevista consenta la custodia: la Corte ha rilevato che, anche riconoscendo l'aggravante speciale, il delitto di cui all'art. 424 primo comma (con eventuale aumento) non raggiungeva soglia utile per giustificare la custodia in carcere.

  • art. 416-bis c.p. (comma 1)

    La Corte ha rilevato che l'aggravante per il metodo mafioso risultava riferita alla tentata estorsione e che la possibilità di imputare detto concorso e l'effetto intimidatorio legato alla riconducibilità alla criminalità organizzata non era efficacemente dimostrata rispetto al danneggiamento; l'aggravante è stata quindi assorbita o non riconosciuta come idonea a sostenere la custodia.

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. e)

    Richiamato dalla Corte nello stabilire il perimetro della censura in cassazione: la mera diversa valutazione delle prove non integra di per sé una delle fattispecie di cui all'art. 606, comma 1, lett. e; la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che si limitavano a una ricostruzione alternativa dei fatti.

  • artt. 628-630 c.p.

    Richiamati dalla giurisprudenza citata e dalla Corte per confronto: la Corte ha ricordato l'orientamento secondo cui le cause di non punibilità/ non procedibilità dell'art. 649 vanno interpretate coerentemente anche rispetto a delitti patrimoniali tentati commessi in danno di congiunti.

Massime di principio

  • La querela (o la condizione di procedibilità disciplinata dall'art. 649 c.p.) può escludere la perseguibilità anche della forma tentata di reati patrimoniali in danno di congiunti non commessi con violenza alla persona: in assenza della querela la misura cautelare fondata su tale reato non è sostenibile.
  • La distinzione tra tentata estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede valutazione sia dell'elemento soggettivo sia del nesso oggettivo tra la pretesa e la condotta violenta/minacciosa: l'atto che non concretizza l'esercizio diretto di un diritto non rientra nell'esercizio arbitrario.
  • Il trattamento cautelare (custodia in carcere) richiede che il reato contestato abbia una pena edittale tale da giustificare la misura (art. 280 c.p.p.); se la pena massima applicabile è modesta, la custodia potrebbe essere illegittima anche se il fatto è grave sotto altri profili.
  • L'aggravante per metodo mafioso (art. 416-bis) necessita altresì di elementi che colleghino l'azione intimidatoria alla consapevolezza della vittima circa la matrice mafiosa o alla partecipazione di soggetti il cui ruolo mafioso sia rilevante agli effetti intimidatori; la semplice partecipazione materiale di terzi vicini alla criminalità non è automaticamente sufficiente.
  • Le censure in Cassazione che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove senza indicare specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione sono generalmente inammissibili.
  • La qualificazione del danneggiamento seguito da incendio richiede la valutazione del pericolo concreto di sviluppo di incendio; fotografie o circostanze ambientali possono essere detenute in sede di merito ma non escludono d'ufficio la configurabilità del reato quando sussistano indizi del pericolo.

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