Cassazione Penale, Sentenza n. 4606/2025 del 05/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per plurimi capi, contestando: 1) la sussistenza di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in carcere (art.74 d.P.R. n.309/1990), sostenendo l'insufficienza probatoria e la confusione con l'altra associazione; 2) la partecipazione alla seconda associazione per delinquere (art.416 c.p.), rilevando che le intercettazioni dimostrerebbero estraneità e l'occasionalità degli episodi; 3) la gravità indiziaria relativa ai capi 23, 30 e 38 (artt.73 DPR 309/90 e 391-ter c.p.), lamentando apodittiche attribuzioni dello stupefacente e assenza di dolo concorsuale; 4) la mancata motivazione sul riconoscimento dell'aggravante di tipo mafioso (art.416-bis.1 c.p.); 5) l'insussistenza delle esigenze cautelari (artt.274 e 275 c.p.p.) per marginalità della posizione, sporadicità e risalente temporalità dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondati il primo motivo (insufficiente prova della partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in carcere) e il quarto motivo (mancata motivazione sul riconoscimento dell'aggravante mafiosa). Ha invece rigettato il secondo motivo, confermando che le intercettazioni supportano la partecipazione del ricorrente agli episodi descritti nei capi 23 e 30 relativi all'introduzione di sim/telefonini. Il terzo motivo è stato accolto limitatamente al capo 38: la Corte ha escluso che lo stupefacente rinvenuto su Franco Tormento possa essere apoditticamente attribuito al ricorrente, essendo emersa solo la consegna di "una scatolina" e non prova della provenienza dello stupefacente; per gli altri capi la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale non illogica. Il quinto motivo è stato assorbito. Conseguenza: annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame della gravità indiziaria riguardo alla partecipazione ai reati previsti dall'art.74 DPR 309/90 (capo 1), al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.416-bis.1 c.p. in relazione all'art.416 c.p., e al reato di cui all'art.73 DPR 309/90 (capo 38), con rivalutazione delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)
La Corte ha ritenuto che per l'applicazione dell'art.74 occorre prova specifica del contributo consapevole del soggetto al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti in carcere; la mera relazione familiare e la generica messa a disposizione non sono sufficienti
Codice penale (art. 416)
La partecipazione ad associazione per delinquere è stata confermata per taluni episodi sulla base di intercettazioni che dimostrano sinergia e compiti concreti (ritiro e consegna di sim/telefonini); la motivazione del Tribunale su questo punto è stata ritenuta logica e fondata
Codice penale (art. 416-bis.1)
Il riconoscimento dell'aggravante mafiosa richiede una motivazione esplicita e specifica: l'assenza di tale motivazione ha portato alla declaratoria di nullità/parziale annullamento
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
Quanto all'introduzione di strumenti e sostanze in carcere (capo 38), la Corte ha richiesto un nesso probatorio preciso tra il materiale sequestrato e l'azione del ricorrente; la consegna generica di un oggetto non basta ad attribuire lo stupefacente
Codice penale (art. 391-ter)
Richiamato come parte dei reati contestati (concorso in reati inerenti colloqui/contatti), valutato alla luce delle intercettazioni e del contributo materiale
Codice di procedura penale (artt. 274 e 275)
Le esigenze cautelari devono essere rivalutate alla luce della nuova valutazione sulla gravità indiziaria; l'accoglimento di alcuni motivi assorbe la questione preventiva
Massime di principio
- Per attribuire la partecipazione ad un'associazione per delinquere è necessaria prova specifica del contributo consapevole: legami familiari o indicazioni generiche non sono sufficienti
- Le intercettazioni possono avere valore sintomatico se connesse a fatti concreti (es. ritiro/trasmissione di sim/telefonini) ma devono essere contestualizzate e supportate da elementi materiali
- L'attribuzione di sostanze o strumenti sequestrati a un soggetto richiede un nesso probatorio diretto; la semplice consegna di un 'pacchetto' non permette automaticamente di imputare ciò che è stato poi sequestrato ad altri
- Il riconoscimento di aggravanti (es. aggravante di tipo mafioso) richiede motivazione espressa e specifica: la mera enunciazione senza argomentazione comporta annullamento
- Se emergono profili di insufficiente gravità indiziaria per alcuni capi, il giudice di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo esame, con conseguente necessità di riconsiderare le esigenze cautelari in modo proporzionato
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