Sentenza del 30/06/2022 n. 20945 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso del credito d'imposta relativo ai dividendi percepiti dalla controllata italiana J. It, invocando l'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito. La controversia verteva sulla sussistenza di una doppia imposizione effettiva sui dividendi e sulla incompatibilità di un doppio beneficio tra il regime interno italiano (esenzione/ritenuta ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, art. 27-bis, attuazione della direttiva Madre-Figlia) e il credito convenzionale riconoscibile alla residente inglese. La ricorrente sosteneva che, nonostante il riconoscimento nel Regno Unito di un "underlying tax credit" (credito interno), persisteva una duplice imposizione e quindi il diritto al credito convenzionale; a supporto produsse una perizia di consulenza. Dopo diniego amministrativo e decisioni di merito contrastanti, la Corte di Cassazione aveva già rigettato il ricorso; la società propose quindi istanza di revocazione dell'ordinanza della Cassazione sostenendo un errore di fatto sulla presenza della doppia imposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza della ricorrente non rientrasse nelle ipotesi tassative di revocazione per errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395 c.p.c., essendo in realtà una censura di natura giuridica o di valutazione di merito (in particolare, una diversa ricostruzione fattuale e interpretativa sulla sussistenza della doppia imposizione), non ammissibile in sede di revocazione. La Corte ha inoltre osservato che la prova addotta (perizia di consulenza) ha natura tipicamente probatoria e di merito e non costituisce un fatto incontrovertibile agli effetti della revocazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese di lite (compenso 5.000 euro oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito
art. 10, paragrafo 4, lett. b), Convenzione Italia-Regno Unito 21 ottobre 1988
La Corte ha richiamato la regola secondo cui il credito convenzionale è riconoscibile in presenza di una effettiva duplicazione dell'imposta; non può bastare la mera astratta soggezione a tassazione nello Stato di residenza: è richiesta la prova che i dividendi siano stati concretamente assoggettati a imposizione nel Paese di residenza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 27-bis, comma 3 (norma introdotta in attuazione della Direttiva 90/435/CEE - direttiva Madre-Figlia)
La Corte ha evidenziato che l'applicazione del regime nazionale che esenta o non applica ritenute (meccanismo Madre-Figlia) può impedire la sovrapposizione del beneficio convenzionale: non è possibile fruire contemporaneamente di un duplice vantaggio (esenzione interna e credito convenzionale) qualora ciò elimini la doppia imposizione che la convenzione mira a risolvere.
Codice di procedura civile
art. 391-bis c.p.c.; art. 395 c.p.c., n. 4
La Corte ha interpretato queste norme in senso restrittivo: la revocazione è ammessa solo per errori di fatto indiscutibili risultanti dagli atti/documenti (fatti la cui verità è incontrovertibilmente accertata o esclusa) e non per errori di diritto, di giudizio o per divergenze valutative e probatorie. Non costituisce motivo di revocazione una diversa valutazione delle prove o una perizia di parte.
D.P.R. 4 aprile 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
La sentenza dà atto dell'eventuale applicazione delle norme sul contributo unificato per la parte soccombente, con la possibilità del versamento di un ulteriore importo a carico della ricorrente ai sensi della normativa vigente.
Massime di principio
- La revocazione di una decisione della Corte di Cassazione è ammessa solo per errori di fatto incontrovertibili risultanti dagli atti; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche già svolte.
- Nei rapporti fiscali internazionali, il diritto al credito d'imposta convenzionale richiede la prova della duplicazione effettiva dell'imposta: la mera soggezione a tassazione nello Stato di residenza potrebbe non essere sufficiente se non si dimostra l'effettivo carico fiscale.
- L'esistenza di misure di alleggerimento fiscale nello Stato della fonte (es. regime Mother‑Daughter o mancata ritenuta) e/o di meccanismi di credito nello Stato di residenza (underlying tax credit) complica l'accertamento della doppia imposizione e richiede valutazioni di merito specifiche; tali valutazioni devono essere svolte e rese probatorie nei gradi di giudizio opportuni.
- Per ottenere rimedi favorevoli è preferibile introdurre e documentare puntualmente nel processo di merito prove documentali non contestabili (atti fiscali ufficiali, certificazioni dell'Amministrazione tributaria dello Stato estero, decisioni giurisdizionali o norme chiare) piuttosto che affidarsi prevalentemente a perizie o pareri di consulenza privata.
- Non è possibile cumulare senza limiti benefici diversi (normativa nazionale in attuazione di direttive e crediti convenzionali) se ciò produce un 'doppio beneficio' che esclude la doppia imposizione che la convenzione intende eliminare: questioni di questo tipo vanno sollevate tempestivamente e con argomentazioni giuridiche precise nei gradi di merito.
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