Sentenza del 30/06/2022 n. 162 - Corte Costituzionale
Previdenza - Prestazioni ai superstiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.: la normativa di cui al terzo e quarto periodo del comma 41 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la Tabella F consentirebbero che le decurtazioni operate sulla pensione di reversibilità, in caso di cumulo con redditi aggiuntivi del beneficiario, eccedano l'ammontare complessivo di tali redditi. Nel caso concreto A.P. aveva subito, per gli anni 2015 e 2016, trattenute sulla reversibilità superiori ai redditi aggiuntivi che le avevano dato luogo, con conseguente presunta sproporzione e violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione e ha pronunciato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della Tabella F, nella parte in cui non prevede un limite che impedisca che la decurtazione effettiva della pensione ai superstiti ecceda la concorrenza dei redditi aggiuntivi. In pratica la norma è stata disapplicata nella parte che consente decurtazioni superiori ai redditi: il trattamento di reversibilità non può essere decurtato in misura maggiore rispetto all'ammontare dei redditi aggiuntivi che ne giustificano la riduzione. La Corte ha altresì indicato che occorre integrare la disciplina con il principio della "concorrenza dei redditi" per ricondurre la norma a ragionevolezza.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3
Principio di uguaglianza e ragionevolezza utilizzato come parametro di giudizio per verificare la proporzionalità e la non illogicità delle decurtazioni operate sulle pensioni di reversibilità.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 38, secondo comma
Richiamata per la ratio solidaristica e la finalità di tutela dei trattamenti previdenziali, in particolare della reversibilità, quale presidio contro il bisogno.
Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41, terzo e quarto periodo, e Tabella F
"limiti di cumulabilità tra pensione di reversibilità e redditi aggiuntivi"
Norma censurata nella parte in cui stabilisce le fasce di cumulabilità (con percentuali 75%, 60%, 50%) e la clausola di salvaguardia, ma omette di vietare espressamente che la decurtazione effettiva possa eccedere l'ammontare dei redditi aggiuntivi; la Corte ha ritenuto necessario l'integrazione con il principio della "concorrenza dei redditi".
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 72, comma 2 (richiamata)
"le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi"
Esempio normativo citato dalla Corte per mostrare come precedenti discipline hanno fissato limiti espressi alle decurtazioni in concorrenza dei redditi, suggerendo la modalità correttiva da adottare.
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 19 (convertito)
Indicato come riferimento normativo che, successivamente al periodo considerato, ha modificato l'assetto dei limiti di cumulo; tuttavia la sentenza valuta la disciplina vigente al momento dei fatti e le regole di ragionevolezza che devono governare le decurtazioni.
Massime di principio
- La decurtazione di una pensione di reversibilità sul presupposto del cumulo con redditi aggiuntivi non può, per principio di ragionevolezza e per la tutela solidaristica della reversibilità, eccedere l'ammontare dei redditi aggiuntivi stessi: il legislatore deve prevedere un limite di "concorrenza dei redditi".
- Nei casi concreti in cui la trattenuta annuale risulti superiore ai redditi aggiuntivi dell'anno, il beneficiario può contestare la decurtazione e ottenere il ristoro: la giurisprudenza costituzionale può disapplicare la norma nella parte irragionevole.
- La clausola di salvaguardia prevista dalla norma (che fissa un livello minimo di trattamento in relazione alle fasce precedenti) non è sufficiente, da sola, a evitare risultati irragionevoli; occorre quindi integrare la disciplina con un tetto esplicito alle trattenute.
- In sede di calcolo va considerata la natura annuale delle decurtazioni: ciascun anno è autonomo e le trattenute dell'anno non possono essere compensate con redditi di anni diversi, pertanto la verifica della concorrenza deve essere fatta anno per anno.
- Il legislatore conserva margine discrezionale nel modulare la graduazione delle decurtazioni (per salvaguardare equilibri di bilancio), ma tale discrezionalità è vincolata dai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità e non può produrre espropriazioni del trattamento.
- Devono essere tenute in conto, nelle valutazioni operative, le eccezioni previste dalla legge (es. esclusione dei limiti di cumulabilità per beneficiari con figli minori, studenti o inabili) ma ciò non giustifica che, in assenza di un esplicito limite, la decurtazione superi i redditi aggiuntivi.
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