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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41250/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'appello contro il precedente provvedimento che aveva respinto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva la mancata adeguata motivazione del Tribunale e contestava la persistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale si era limitato a riprodurre in poche righe la motivazione del provvedimento applicativo della misura

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per effetto della rinuncia al ricorso comunicata dal difensore (atto trasmesso il 23/09/2023), che è stata ritenuta rilevante e assorbente. Nonostante la rinuncia, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, motivando la condanna con l'accoglimento solo parziale della originaria richiesta cautelare (ovvero la successiva sostituzione della misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora)

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale di Roma quale base formale per il rigetto dell'appello; nella sentenza di cassazione è citato quale riferimento al provvedimento impugnato, senza una rielaborazione interpretativa sostanziale da parte della Corte

  • art. 452-quattordecies cod. pen.

    art. 452-quattordecies cod. pen.

    Norma penale che descrive il reato per il quale era stata applicata la misura cautelare; la Corte non entra nel merito della qualificazione del reato, ma il riferimento serve a inquadrare l'origine della misura cautelare

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se comunicata e ricevuta regolarmente, determina l'inammissibilità del gravame in Cassazione e assorbe le questioni di merito: la Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia.
  • La sopravvenuta modifica o sostituzione della misura cautelare (es. sostituzione degli arresti domiciliari con obbligo di dimora) può rendere l'impugnazione parzialmente priva di oggetto; tuttavia la rinuncia successiva alla modifica non esclude la possibilità che il ricorrente sia condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende se la vicenda ha avuto esito parzialmente opposto alla richiesta originaria.
  • La genericità delle doglianze in cassazione può indurre la pubblica accusa a richiedere l'inammissibilità; per essere valutabili in Cassazione, i motivi devono essere specifici e ben articolati.
  • La dichiarazione di rinuncia fatta dall'avvocato o procuratore speciale è rilevante e vincolante se effettuata nei modi e nei termini previsti; per evitare effetti indesiderati (es. condanna alle spese) è importante valutare il timing della rinuncia rispetto a eventuali provvedimenti sopravvenuti favorevoli o sfavorevoli.
  • Anche quando il ricorrente ottiene una parziale modificazione favorevole della misura cautelare in sede di merito o di esecuzione, ciò non garantisce automaticamente l'assenza di sanzioni processuali (spese, somme per la Cassa delle Ammende) in caso di successiva rinuncia al gravame

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