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Sentenza

Sentenza n. 710/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 681/2023 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.12.2023, riguardante Bonus Carta Elettronica Docente.

Giustizia amministrativa202500590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, n. 681/2023, che aveva riconosciuto alle ricorrenti il beneficio della Carta elettronica del docente per le annualità indicate in ricorso, per complessivi 2.500 euro ciascuna, oltre alle spese processuali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti precarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 681/2023 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata il 20 dicembre 2023 e passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato, con riferimento ai contratti a tempo determinato, il loro diritto al beneficio annuo di 500 euro previsto per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, per un importo complessivo di 2.500 euro ciascuna, da erogare nelle forme di legge, oltre alle spese processuali liquidate in quel giudizio. Le ricorrenti hanno riferito che la sentenza era stata notificata al Ministero il 19 gennaio 2024 e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; hanno chiesto l’attuazione del giudicato, il pagamento delle somme dovute con accessori e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l’accredito e, il 13 ottobre 2026, le ricorrenti hanno confermato di aver ricevuto il beneficio, chiedendo la cessazione della materia del contendere e insistendo per le spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la documentazione e la dichiarazione delle ricorrenti dimostravano l’integrale soddisfazione della pretesa e l’avvenuta ottemperanza al giudicato. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’esecuzione era avvenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 2.000 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, essendo stata la pretesa integralmente soddisfatta.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    le istanti agiscono in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, indicata in epigrafe

    La disposizione è indicata come base dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’attuazione del giudicato.

  • art. 1 l. 107/2015

    recante accertamento del diritto delle ricorrenti, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015

    La norma è richiamata quale fonte del beneficio economico annuo di 500 euro per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alle ricorrenti dalla sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e la parte ricorrente conferma di aver ottenuto quanto richiesto, la pretesa deve ritenersi soddisfatta e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso in ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la soccombenza virtuale dell’amministrazione, cui possono essere poste le spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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