Cassazione Civile, Ordinanza n. 20788/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un istituto di credito contro l'esclusione di alcuni crediti insinuati nel fallimento di una società in liquidazione. In primo grado il giudice delegato aveva escluso quattro posizioni creditorie; il tribunale, decidendo sull'opposizione, aveva ammesso due crediti chirografari relativi a conti correnti, ma aveva confermato l'esclusione di un credito derivante da finanziamento con garanzia ipotecaria e del saldo debitore di un mutuo fondiario, ritenendo che tali operazioni fossero state revocatorie in sede di cognizione ordinaria perché funzionali a trasformare un preesistente credito chirografario in credito privilegiato e perché le relative garanzie erano state colpite da revocatoria o comunque non erano opponibili alla procedura. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha sostenuto che i contratti di mutuo fondiario e le garanzie ipotecarie non potessero essere revocati, invocando l'esenzione prevista per il credito fondiario; 2) ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione sul punto della qualificazione dell'operazione finanziaria, contestando che il finanziamento ipotecario fosse stato stipulato al solo fine di estinguere un debito pregresso; 3) ha lamentato l'assenza di motivazione sulla conseguenza della revoca dell'ipoteca, sostenendo che dalla caducazione della garanzia non potesse derivare l'esclusione dell'intero credito e che dovesse quantomeno essere ammesso il credito in chirografo; 4) ha censurato la statuizione sulla mancanza di data certa del pegno e sulla sua opponibilità al fallimento. Il fallimento ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo che il tribunale avesse omesso di spiegare perché dalla revoca della garanzia ipotecaria dovesse discendere l'esclusione totale del credito, senza considerare che, in presenza di un negozio indiretto con effettiva erogazione della somma, l'inefficacia della garanzia comporta l'ammissione del credito almeno in via chirografaria. Ha rigettato il primo motivo, escludendo che l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 4, l. fall. si estenda alla revocatoria ordinaria. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo perché sollecitavano un riesame del merito e di questioni fattuali estranee al giudizio di legittimità, e perché il quarto era anche privo di interesse per la ricorrente. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 67 l. fall.
L'esenzione prevista dal quarto comma opera solo per le disposizioni dell'articolo 67 riferite alla revocatoria fallimentare e non si estende automaticamente alla revocatoria ordinaria.
art. 67, comma 4, l. fall.
Il riferimento alle "disposizioni di questo articolo" limita l'ambito della norma alla sola disciplina della revocatoria fallimentare.
art. 67, comma 2, l. fall.
Richiamato per la revocabilità del pagamento ricevuto nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo, in presenza di consapevolezza dello stato di insolvenza.
art. 98 l. fall.
Il decreto impugnato è stato emesso in sede di opposizione allo stato passivo.
art. 99 l. fall.
Norma richiamata in relazione al procedimento di opposizione allo stato passivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per i motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per la censura relativa al difetto di motivazione, ma il motivo è stato accolto nella sostanza per omessa motivazione sulla conseguenza dell'inefficacia della garanzia.
artt. 38 e segg. d.lgs. n. 385/1993
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina del credito fondiario.
art. 2787 c.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di data certa e opponibilità del pegno.
art. 1851 c.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di pegno e opponibilità della garanzia.
art. 53 l. fall.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina del credito pignoratizio nel fallimento.
Massime di principio
- L'esenzione prevista per il credito fondiario dall'art. 67, comma 4, l. fall. non si estende alla revocatoria ordinaria, perché il richiamo alle "disposizioni di questo articolo" delimita la portata della norma alla sola revocatoria fallimentare.
- Quando un finanziamento è qualificabile come negozio indiretto e la somma è stata effettivamente erogata e utilizzata per estinguere un debito pregresso, la revoca dell'operazione comporta la caducazione della garanzia, ma non necessariamente l'esclusione del credito: il credito può essere ammesso almeno chirografariamente per la somma effettivamente erogata.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito o dei fatti accertati dal giudice di merito, specie quando la censura investe la ricostruzione della finalità concreta dell'operazione negoziale.
- La revoca di una garanzia reale non equivale automaticamente all'inesistenza del credito sottostante; occorre verificare se l'obbligazione restitutoria persista, sia pure da soddisfarsi secondo le regole concorsuali.
- Una censura è inammissibile per difetto di interesse quando la parte, per la struttura della propria domanda o per quanto essa stessa ammette, non trarrebbe alcuna utilità concreta dall'accoglimento del motivo.
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