Sentenza n. 2897/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente qualificata all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 24 aprile 2025, avente a oggetto il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso si fonda sul decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, impone l’adozione del provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Ministero è stato ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’Amministrazione dovrà esaminare concretamente la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in Spagna, valutandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa. In particolare, dovrà considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare il livello, la durata e la qualità della formazione e, ove necessario, valutare l’adozione di misure compensative proporzionate. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di predisporre, se necessario, ulteriori misure per assicurare la conclusione del procedimento.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. n. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, rilevante per il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.
direttiva 2005/36/CE
Impone all’autorità competente di valutare la qualifica professionale estera considerando il complesso delle competenze acquisite e, ove necessario, adottando misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente il ricorso a misure compensative proporzionate quando sussistano differenze rilevanti tra la formazione acquisita nello Stato d’origine e i requisiti richiesti nello Stato ospitante.
art. 6 decreto-legge 173/2022, convertito in legge 604/2022
Ha previsto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza modificare la competenza ministeriale alla conclusione del procedimento esaminato.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento in Italia di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare il provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; il decorso del termine senza decisione integra silenzio-inadempimento.
- In sede di valutazione di una qualifica professionale estera, l’amministrazione deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando anche il livello, la durata e la qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
- Qualora emergano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l’amministrazione deve valutare l’equipollenza sostanziale della formazione e, se necessario, adottare misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l’istanza.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine stabilito giudizialmente e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
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