Cassazione Penale, Sentenza n. 15646/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la nullità della sentenza di appello per essere stata confermata senza l'escussione del teste Volpini, ammesso con ordinanza ex art. 507 c.p.p. e poi revocata perché il teste si sarebbe rivelato irreperibile. La difesa sostiene che la mancata assunzione della prova avrebbe inficiato la decisione perché Volpini avrebbe potuto riferire che, ritenendosi proprietario, aveva asportato dal luogo di custodia uno dei beni pignorati contro la volontà del ricorrente, elemento che secondo la difesa avrebbe inciso sulla valutazione della responsabilità e della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (a) la deposizione pretermessa riguardava solo uno dei due beni pignorati e non emergeva che la parte relativa all'altro bene fosse incisa dal ricorso, per cui non è dimostrato un interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione impugnata; (b) la Corte di merito ha correttamente ritenuto la testimonianza superflua alla luce del materiale probatorio già acquisito, perché dalle altre deposizioni (es. della teste Teresa Maria Belotti) non risultava che il ricorrente avesse opposto volontà contraria all'asporto e quindi la sua responsabilità, in quanto custode, rimaneva comunque accertata; (c) l'asserita volontà contraria dell'imputato è stata formulata solo in cassazione, tardivamente, e non poteva essere valorizzata per alterare il giudizio. È stata inoltre pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 388, comma 5, cod. pen. (testo vigente al momento del fatto)
Norma sostanziale richiamata quale fattispecie penalmente rilevante per la condotta ascritta a Bellotti; la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato ai sensi del testo allora vigente.
art. 507 cod. proc. pen.
Dispositivo che consente l'ammissione di testi; la vicenda ha riguardato l'ammissione di Volpini ex art. 507 e la successiva revoca della citazione per irreperibilità. La Corte ha ritenuto lecita la revoca e, comunque, la prova revocata avrebbe avuto carattere superfluo rispetto al convincimento già raggiunto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata in relazione alle pronunce della Corte di Cassazione: la Corte ha emesso il provvedimento di inammissibilità e le conseguenti statuizioni (condanna alle spese), facendo ricorso alle pronunce previste da tale disposizione.
d.lgs. n. 63 del 2018
Richiamato soltanto come riferimento temporale per indicare che il reato è stato valutato secondo il testo anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 63/2018.
Massime di principio
- La mancanza o la revoca di una singola testimonianza non invalida automaticamente una decisione se la prova sarebbe stata superflua rispetto al complesso probatorio già acquisito.
- Per ottenere l'annullamento di una sentenza per omissione probatoria occorre dimostrare in modo chiaro e specifico il concreto interesse e l'effetto che la prova omessa avrebbe avuto sul giudizio di responsabilità o sulla quantificazione della pena.
- Argomentazioni nuove e fatti decisivi introdotti solo in sede di legittimità (cassazione) sono generalmente inammissibili: la censura deve risultare anteriore e proporzionata alle fasi di merito.
- Quando più beni o profili di contestazione sono distinti, la prova pertinente a un solo bene può risultare irrilevante rispetto alla responsabilità complessiva se il resto del materiale probatorio già dimostra l'elemento di responsabilità.
- Il giudice può revocare l'assunzione di prova (es. per irreperibilità del teste) se ritiene, sulla base degli atti, che la prova avrebbe avuto carattere superfluo; va però valutato caso per caso l'effettiva rilevanza della deposizione mancata.
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