Sentenza n. 1260/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 1345/2024 emessa dal Tribunale di Milano -sezione lavoro- in data 13.03.2024 e pubblicata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., sostenendo che il Ministero non aveva dato esecuzione a una sentenza esecutiva e passata in giudicato del Tribunale di Milano, sezione lavoro, notificata all’Amministrazione il 15 marzo 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire della carta elettronica per specifiche annualità e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme indicate nel titolo. Il ricorso è stato depositato il 24 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato le somme dovute. Il ricorrente ha quindi insistito soltanto per la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, dopo l’instaurazione del giudizio, il Ministero ha integralmente eseguito la sentenza e la pretesa del ricorrente è stata soddisfatta. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale: l’Amministrazione, pur avendo ricevuto la notificazione della sentenza passata in giudicato, vi ha dato esecuzione soltanto dopo il deposito del ricorso per ottemperanza e oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il ricorso per l’ottemperanza al giudicato; il ricorso è stato proposto per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario rimasta ineseguita.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni delle somme risultanti da provvedimenti giudiziari esecutivi; il suo decorso ha concorso a fondare la soccombenza virtuale del Ministero nella regolazione delle spese.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la pretesa sostanziale deve essere dichiarata soddisfatta e il giudizio si definisce con la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese processuali, se il ricorso per ottemperanza era giustificato dal precedente inadempimento amministrativo.
- Ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, rileva il fatto che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al titolo giudiziario soltanto dopo la proposizione del ricorso e oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute in forza di provvedimenti giudiziari.
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