Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1260/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 1345/2024 emessa dal Tribunale di Milano -sezione lavoro- in data 13.03.2024 e pubblicata in pari data.

Giustizia amministrativa202502839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., sostenendo che il Ministero non aveva dato esecuzione a una sentenza esecutiva e passata in giudicato del Tribunale di Milano, sezione lavoro, notificata all’Amministrazione il 15 marzo 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire della carta elettronica per specifiche annualità e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme indicate nel titolo. Il ricorso è stato depositato il 24 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato le somme dovute. Il ricorrente ha quindi insistito soltanto per la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, dopo l’instaurazione del giudizio, il Ministero ha integralmente eseguito la sentenza e la pretesa del ricorrente è stata soddisfatta. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale: l’Amministrazione, pur avendo ricevuto la notificazione della sentenza passata in giudicato, vi ha dato esecuzione soltanto dopo il deposito del ricorso per ottemperanza e oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il ricorso per l’ottemperanza al giudicato; il ricorso è stato proposto per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario rimasta ineseguita.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni delle somme risultanti da provvedimenti giudiziari esecutivi; il suo decorso ha concorso a fondare la soccombenza virtuale del Ministero nella regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la pretesa sostanziale deve essere dichiarata soddisfatta e il giudizio si definisce con la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese processuali, se il ricorso per ottemperanza era giustificato dal precedente inadempimento amministrativo.
  • Ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, rileva il fatto che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al titolo giudiziario soltanto dopo la proposizione del ricorso e oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute in forza di provvedimenti giudiziari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.