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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18782/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di invasione di terreni o edifici e danneggiamento (artt. 633 e 639 c.p.), contestato per un fatto avvenuto a Palermo il 13 giugno 2019. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in ragione della modesta offensività della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., osservando che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica e congrua. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva escluso la non punibilità valorizzando la non esiguità del danno e la gravità della condotta, consistita nell'occupazione abusiva di un immobile per svolgervi un'attività commerciale anch'essa non autorizzata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base del reato contestato, relativo all'invasione abusiva di immobili o terreni.

  • art. 639 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata in concorso con l'art. 633 c.p. per il fatto contestato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è ritenuta non applicabile dal giudice di merito e la relativa valutazione è considerata discrezionale, sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma escluso in concreto per assenza di un vizio riconducibile a tale disposizione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato per i vizi di motivazione; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità riguarda la struttura logica della motivazione e non la rilettura del merito.

  • art. 133 c.p.

    Indicato come criterio alla base del giudizio sulla particolare tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione circa la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rimessa al giudice di merito, che deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p.; in cassazione essa è censurabile solo nei limiti della mancanza di motivazione o della sua manifesta illogicità.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente una nuova valutazione delle acquisizioni processuali, ma solo il controllo dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente.
  • Quando la sentenza di merito esclude l'art. 131-bis valorizzando la non esiguità del danno e la gravità concreta della condotta, la motivazione è insindacabile se congrua e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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