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Sentenza

Sentenza n. 11176/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza OTTEMPERANZA SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 5079/2025 - ATTRIBUZIONE CARTA DOCENTE

Giustizia amministrativa202514701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 5079/2025, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, notificata all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere quale titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione della Carta elettronica, con la provvista indicata nel titolo, oltre alle spese del giudizio presupposto. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 28 novembre 2025. Il Ministero si è costituito formalmente senza contestare l'inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, tra la notificazione del titolo e quella del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere le somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto per l'attività commissariale, poiché rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione coattiva di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche, riconosciuto alla ricorrente dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile quando la sentenza da eseguire sia stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità previste per renderla titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva delle condanne pecuniarie a carico delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato e l'inottemperanza non sia contestata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
  • L'attività svolta dal commissario ad acta, quando affidata al dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle sue competenze istituzionali, non comporta un compenso aggiuntivo se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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