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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24066/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Megna impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva in parte confermato condannandolo per furto (art. 624 c.p.) relativo alla sottrazione del cane "Jago" (tipo "pastore tedesco") ma aveva assolto dal capo relativo all'art. 544-ter c.p. Il ricorrente deduce: assenza di prove che si sia effettivamente impadronito del cane; possibile alternativa fattuale (il lavorante Venni avrebbe involontariamente chiuso il locale con il cane dentro); mancanza di prova del dominio sul cane e della finalità di trarne profitto (dolo specifico richiesto dall'art. 624 c.p.); incongruenze temporali (data della consumazione indicata nell'imputazione diversa da quella individuata dalla corte); comportamento sorpresa dell'imputato al momento del rinvenimento a dimostrazione di ignoranza della presenza del cane.

La decisione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio. La motivazione dell'annullamento è basata su due rilevate lacune: (1) omissione della valutazione del fine di profitto (dolo specifico) necessario per il reato di furto; (2) contraddizioni e carenze nella ricostruzione fattuale (in particolare riguardo alla disponibilità delle chiavi/possesso del deposito, al momento effettivo in cui il cane sarebbe stato introdotto nel locale e alla discordanza tra data di imputazione e momento individuato come consumazione). Pertanto la decisione di merito viene annullata e la causa rimessa per un nuovo esame che colmi tali carenze.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma sul furto che richiede il dolo specifico del "fine di trarne profitto"; nella giurisprudenza può essere interpretato in senso restrittivo (profitti economico-patrimoniali) oppure più ampiamente comprensivo di finalità non patrimoniali che comunque implicano un incremento della sfera utile dell'agente; nella sentenza si rileva l'obbligo di indagare e motivare espressamente sulla sussistenza di tale fine.

  • art. 544-ter c.p.

    Norma relativa ai reati contro gli animali (capo B), dalla quale la corte d'appello aveva assolto l'imputato perché "il fatto non sussiste"; la Cassazione non ha riformato quell'assoluzione ma ha annullato la decisione sulla base di lacune motivazionali con riguardo al capo furto.

  • legge 14 agosto 1991, n. 281

    Legge di tutela degli animali d'affezione e regolazione del randagismo; richiamata per sottolineare che gli animali da compagnia sono beni tutelati e possono rientrare nell'ambito delle cose mobili oggetto di furto, con necessità di una valutazione attenta del fine di profitto.

  • Convenzione Europea sul randagismo (Strasburgo, 13/11/1987) ratificata con legge 4 novembre 2010, n. 201

    Richiamata nella motivazione per ricordare il valore di tutela degli animali da affezione; contribuisce alla considerazione degli animali come beni rilevanti a fini di responsabilità penale ma non sostituisce la necessità di dimostrare gli elementi soggettivi del reato di furto.

Massime di principio

  • Per una condanna per furto di animale è indispensabile provare il dolo specifico del "fine di trarne profitto"; il giudice deve esaminare e motivare espressamente quale fosse la finalità dell'agente (interpretazione restrittiva o più ampia richiede comunque motivazione).
  • Quando l'oggetto della presunta sottrazione è un animale d'affezione, va valutata con cura la natura del "profitto" contestato: può non essere solo un vantaggio patrimoniale ma necessita comunque di collegamento con un'utilità apprezzabile e documentata.
  • Le contraddizioni temporali o sulle modalità concrete del fatto (chi aveva accesso/chiavi, quando l'animale è entrato nel luogo, testimonianze alternative) possono essere decisive e giustificano l'annullamento se il giudice di merito non le chiarisce adeguatamente.
  • La reazione e il comportamento dell'imputato al momento della scoperta dell'animale sono elementi probatori rilevanti e devono essere valutati assieme alle altre evidenze; la mera presenza di foto o di collocazione non è sufficiente a provare il possesso esclusivo o l'intenzionalità.
  • In caso di dubbio serio o di motivazione carente su elementi costitutivi del reato, la cassazione tende ad annullare con rinvio per consentire al giudice di merito di compiere una nuova e completa valutazione della prova.

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