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Ordinanza

Ordinanza n. 70/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento della Questura di Torino del -OMISSIS-, notificato all’interessato in data 23.09.2025, con il quale il Questore di Torino ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno da minore età in lavoro presentata alla Questura di TORINO il -OMISSIS- con ricevuta -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202503135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno da minore età a permesso per lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Torino, notificato il 23 settembre 2025, con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno rilasciato per minore età in permesso di soggiorno per lavoro. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Il TAR aveva già richiesto alla Questura una dettagliata istruttoria sulla presenza del ricorrente in Italia e sulla relativa situazione, ma l'amministrazione non ha prodotto alcuna documentazione né fornito gli elementi istruttori richiesti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, rilevando che la Questura non aveva adempiuto alla richiesta istruttoria formulata dal Collegio e che, in assenza degli elementi necessari, occorreva consentire all'amministrazione di rivalutare la situazione e la documentazione del ricorrente. Ha quindi sospeso l'efficacia del provvedimento di rigetto e invitato la Questura a valutare la posizione dell'interessato e a depositare presso la Segreteria del Tribunale quanto richiesto. La trattazione di merito è stata fissata alla prima udienza del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il Tribunale, valutata l'insufficienza dell'istruttoria amministrativa, ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo abbia richiesto all'amministrazione una specifica istruttoria necessaria per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e l'amministrazione non produca gli elementi richiesti, tale omissione può giustificare l'accoglimento della domanda cautelare e la sospensione dell'atto.
  • In sede cautelare, la sospensione del provvedimento può essere accompagnata dall'invito all'amministrazione a rivalutare la posizione dell'interessato alla luce della documentazione disponibile e a depositare gli esiti dell'istruttoria richiesta, senza anticipare la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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