Cassazione Civile, Ordinanza n. 35254/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a Irpef e addizionali per l'anno d'imposta 2004. Il contribuente sosteneva di avere diritto alla sospensione dei tributi prevista per il sisma del Molise del 2002, pur non essendo residente nell'area del cratere, in quanto socio al 30% di una società con sede in Larino, comune ricompreso nell'area interessata. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo che il socio fosse direttamente inciso dagli effetti del sisma e che non fosse distinguibile, ai fini del beneficio, tra reddito della società e reddito del socio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 4 del d.l. n. 245/2002, perché la sospensione riguarderebbe solo i soggetti residenti o operanti nell'area colpita e i tributi propri della società, non il reddito da partecipazione imputato al socio, soggetto distinto che avrebbe dovuto presentare autonoma dichiarazione; 2) violazione degli artt. 14 delle preleggi e 3, comma 5, del d.l. n. 168/2008, perché il contribuente, allo spirare del periodo di sospensione, non avrebbe presentato l'istanza di definizione agevolata e non avrebbe comunque versato il 40% dovuto, con conseguente erroneità dell'annullamento integrale della cartella. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che l'agevolazione è di stretta interpretazione, che non si estende in via analogica al reddito da partecipazione del socio non residente nell'area e che, in ogni caso, la fruizione della sospensione e della successiva definizione non è automatica ma richiede una manifestazione di volontà del contribuente e, dopo la scadenza, l'adempimento della procedura di definizione con pagamento del 40%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale del Molise e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello dell'Agenzia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che il beneficio della sospensione per il sisma del Molise possa applicarsi automaticamente al socio non residente nell'area del cratere per i redditi di partecipazione, e ha inoltre rilevato che il giudice di merito non aveva verificato se il contribuente avesse effettivamente chiesto di avvalersi della sospensione né se avesse aderito alla definizione agevolata con versamento del 40% dei tributi sospesi.
Norme richiamate
art. 4 del d.l. n. 245/2002
Norma agevolativa di stretta interpretazione: la sospensione degli obblighi tributari opera solo per i soggetti e per gli obblighi espressamente contemplati, senza applicazione estensiva o analogica al reddito da partecipazione del socio non residente nell'area colpita.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Invocato per affermare il criterio di interpretazione restrittiva delle norme eccezionali e agevolative, non suscettibili di applicazione analogica.
art. 3, comma 5, del d.l. n. 168/2008
Richiamato per sostenere che, spirato il termine di sospensione, era necessario aderire alla procedura di definizione agevolata e corrispondere il 40% del dovuto, anche ratealmente.
art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 162/2008
Interpretato in connessione con la disciplina finanziaria successiva, nel senso che la sospensione e i relativi effetti non operano in modo automatico ma presuppongono l'effettiva fruizione del beneficio da parte del contribuente.
art. 2, comma 109, della l. n. 244/2007
Prevede che i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari possano definire la propria posizione pagando l'importo dovuto, al netto dei versamenti già eseguiti, nella misura stabilita.
art. 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668/1997
Richiamato quale precedente disciplina emergenziale che prevedeva la sospensione dei termini tributari e la successiva definizione della posizione fiscale dei soggetti interessati.
art. 7 della o.p.c.m. n. 3253/2002
Citato come precedente giurisprudenziale e normativo in materia di agevolazioni contributive per sisma, per affermare che il beneficio si applica solo agli obblighi contributivi inerenti ai lavoratori effettivamente rientranti nella previsione normativa.
art. 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997
È menzionata la disciplina emergenziale che sospendeva termini tributari per i soggetti residenti nei comuni colpiti e prevedeva modalità di ripresa e definizione dei versamenti sospesi.
art. 12 dell'O.M. del 13 ottobre 1997
Norma di sostituzione della disciplina originaria richiamata per ricostruire il quadro della definizione post-sisma.
art. 4 dell'O.M. del 20 novembre 1997
Citata come modifica alla disciplina emergenziale del 1997.
Massime di principio
- Le norme che prevedono sospensioni o agevolazioni tributarie per eventi calamitosi sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a soggetti o redditi non espressamente contemplati dalla disciplina.
- La sospensione degli obblighi fiscali collegata a un evento sismico opera nei confronti dei soggetti che rientrano nei presupposti normativi individuati dalla legge o dall'ordinanza, con riferimento ai relativi obblighi propri e non automaticamente a rapporti fiscalmente distinti, come il reddito da partecipazione del socio rispetto agli obblighi della società.
- La fruizione di una sospensione tributaria emergenziale non è automaticamente operativa in ogni caso: il contribuente deve manifestare la volontà di avvalersene quando la disciplina lo richiede e, una volta scaduto il periodo di sospensione, deve rispettare le modalità di definizione previste, inclusa l'eventuale corresponsione parziale del debito.
- Se il giudice di merito omette di verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e procedurali per l'applicazione del beneficio fiscale, la decisione che riconosce il beneficio e annulla integralmente la pretesa tributaria risulta viziata per violazione di legge.
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