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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09789/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore aveva promosso esecuzione immobiliare su beni appartenenti a un fondo patrimoniale costituito dal debitore esecutato; in procedura era intervenuta anche un'altra creditrice. Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sostenendo che i beni fossero impignorabili perché conferiti in fondo patrimoniale e invocando anche l'art. 2911 c.c. La opposizione era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 170, 167, 168, 178, 179 e 143 c.c., sostenendo che la nozione di "bisogni della famiglia" non potesse essere equiparata a quella di interessi o utilità economiche familiari e che i debiti contratti nell'attività professionale o imprenditoriale, se solo indirettamente finalizzati al sostegno della famiglia, non potessero soddisfarsi sui beni del fondo; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 170 c.c., contestando il riparto dell'onere della prova e assumendo che, per i debiti dell'attività d'impresa, dovesse gravare sul creditore la prova della destinazione diretta e immediata ai bisogni familiari; con il terzo motivo censurava l'interpretazione dell'art. 2911 c.c., sostenendo che il creditore, avendo ipoteca su beni del debitore principale, non potesse agire contro i beni del fideiussore senza aggredire anche i beni ipotecati del debitore principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell'art. 170 c.c., rileva la relazione tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia, intesi in senso ampio; ha inoltre rilevato che l'eventuale questione sull'assetto dell'onere della prova per i debiti d'impresa non incideva sul caso concreto, poiché i giudici di merito avevano accertato in positivo, con motivazione adeguata, che la fideiussione era stata prestata nell'ambito di attività imprenditoriali di famiglia e in funzione di redditi destinati al soddisfacimento dei bisogni familiari, escludendo la finalità voluttuaria o speculativa. È stato poi respinto il terzo motivo perché l'art. 2911 c.c. disciplina soltanto il conflitto tra creditori sul patrimonio del medesimo debitore e non si applica quando il creditore agisce contro un diverso obbligato in solido, quale il fideiussore; ne consegue che il divieto di pignorare altri beni senza aggredire quelli ipotecati non opera nell'azione esecutiva contro il fideiussore, anche se il creditore vanti ipoteca sui beni del debitore principale. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    norma processuale base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato

  • art. 170 c.c.

    l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale è ammessa solo se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia e il creditore non ne conosceva l'estraneità; i bisogni familiari vanno intesi in senso ampio e l'estraneità non si presume per il solo fatto che il debito derivi da attività d'impresa o professionale

  • art. 167 c.c.

    richiamato per il fondo patrimoniale e la sua disciplina

  • art. 168, comma 2, c.c.

    richiamato nel contesto della disciplina del fondo patrimoniale

  • art. 178 c.c.

    richiamato nel contesto della disciplina patrimoniale familiare

  • art. 179, lett. d), c.c.

    richiamato nel contesto della disciplina patrimoniale familiare

  • art. 143 c.c.

    richiamato come parametro dei bisogni e doveri familiari

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che il debitore che invochi l'impignorabilità deve provare la non ricorrenza delle condizioni dell'art. 170 c.c.

  • art. 2911 c.c.

    non si applica all'esecuzione promossa contro il fideiussore o altro obbligato solidale quando il creditore abbia ipoteca sui beni del debitore principale; la norma tutela il concorso tra creditori sul medesimo patrimonio e va interpretata restrittivamente

  • art. 2740 c.c.

    richiamato come regola generale di responsabilità patrimoniale del debitore

  • art. 2910 c.c.

    richiamato come base generale dell'azione esecutiva sui beni del debitore

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della facoltà generale del creditore di agire in giudizio per la tutela del credito

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per il presupposto del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale in cassazione

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 170 c.c., il criterio distintivo dei debiti aggredibili sul fondo patrimoniale non è la natura dell'obbligazione in sé, ma il collegamento concreto tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia.
  • La nozione di bisogni della famiglia ha portata ampia e comprende anche le esigenze di mantenimento e di armonico sviluppo del nucleo familiare, nonché quelle che potenziano la capacità lavorativa di uno dei coniugi; restano fuori solo le spese voluttuarie o speculative.
  • Il bene conferito in fondo patrimoniale non è automaticamente sottratto all'esecuzione per il solo fatto che il debito derivi dall'attività d'impresa o professionale del coniuge: occorre una verifica concreta della destinazione del debito e della consapevolezza del creditore, senza automatismi probatori.
  • Chi oppone l'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale deve provare la non ricorrenza delle condizioni di operatività dell'art. 170 c.c.; tale prova può essere fornita anche per presunzioni, ma non può essere sostituita da mere affermazioni generali sulla provenienza imprenditoriale del debito.
  • L'art. 2911 c.c. è norma eccezionale e va interpretata restrittivamente: essa disciplina il rapporto tra creditori concorrenti sul patrimonio del medesimo debitore e non limita la scelta del creditore quando l'esecuzione sia diretta contro un diverso obbligato solidale, quale il fideiussore, pur in presenza di garanzia reale sui beni del debitore principale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoFideiussioneOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoPossesso
RamiObbligazioniContrattiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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