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Sentenza

Sentenza n. 15568/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento del decreto della Questura di Roma di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno del 10 marzo 2023, conosciuto il 17 aprile 2023;

Giustizia amministrativa202310051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Roma del 10 marzo 2023, conosciuto il 17 aprile 2023, di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo in modo generico che la Questura avrebbe applicato automaticamente la causa ostativa derivante dalla condanna irrevocabile per rapina, senza considerare le circostanze del fatto e la situazione personale. Ha evidenziato che la persona offesa non era stata escussa in dibattimento, essendone state acquisite le dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 c.p.p.; che la pena era stata condizionalmente sospesa; e che non aveva commesso ulteriori reati. Ha richiamato una pronuncia della Corte costituzionale che aveva censurato automatismi in materia di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha respinto l'unica doglianza. In base alla lettura congiunta degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, la condanna per un reato compreso nell'art. 380 c.p.p. comporta il venir meno del requisito per l'ingresso e, conseguentemente, il rifiuto del rinnovo. La rapina è inclusa tra i reati ostativi e il potere amministrativo, secondo la giurisprudenza richiamata, è vincolato: la Questura non doveva svolgere ulteriori approfondimenti né valutare le circostanze della condanna, la sospensione condizionale della pena o il successivo comportamento. La pronuncia della Corte costituzionale invocata non esclude la possibilità legislativa di prevedere automatismi per reati di particolare gravità; le censure relative all'accertamento penale miravano inoltre a rimettere in discussione una condanna irrevocabile. Ricorso respinto; spese compensate, anche in considerazione della mancata produzione di memoria difensiva da parte dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Invero, l’art. 4, comma 3 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. imm. ratione temporis vigente) vieta l’ingresso sul territorio nazionale allo straniero «che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva […] per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale»: quest’ultima disposizione individua le fattispecie criminose per le quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, tra cui è ricompreso anche il delitto di rapina.

    La condanna per rapina, reato compreso tra quelli individuati dall'art. 380 c.p.p., costituisce causa ostativa all'ingresso rilevante ai fini del soggiorno.

  • art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.

    Invero, l’art. 4, comma 3 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. imm. ratione temporis vigente) vieta l’ingresso sul territorio nazionale allo straniero «che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva […] per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale»: quest’ultima disposizione individua le fattispecie criminose per le quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, tra cui è ricompreso anche il delitto di rapina.

    L'art. 380 c.p.p. individua i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; tra essi rientra la rapina, richiamata dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il successivo art. 5, comma 5 t.u. imm. prevede poi che «il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati […] quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso»: orbene, è evidente che la lettura congiunta delle due disposizioni parzialmente trascritte determina di necessità il rigetto dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno nell’ipotesi in cui lo straniero sia stato attinto da una condanna per un reato ostativo.

    Quando viene meno un requisito richiesto per l'ingresso per effetto di una condanna per reato ostativo, il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere rifiutato.

Massime di principio

  • Quando la legge collega al rinnovo del permesso di soggiorno l'assenza dei requisiti richiesti per l'ingresso e considera ostativa la condanna per un reato compreso tra quelli richiamati dall'art. 380 c.p.p., l'amministrazione è tenuta a rifiutare il rinnovo.
  • In presenza di una causa ostativa legale che rende vincolato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, l'amministrazione non è tenuta né abilitata a svolgere ulteriori valutazioni individuali sulle circostanze del reato, sulla sospensione condizionale della pena o sul successivo comportamento dello straniero.
  • La possibilità di prevedere un diniego automatico del permesso per reati di particolare gravità è compatibile con l'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nella regolazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri; le pronunce costituzionali che censurano specifici automatismi non eliminano quelli relativi a fattispecie diverse non dichiarate illegittime.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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