Sentenza n. 83/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto al rilascio del richiesto visto di ingresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di rilascio del visto di ingresso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione alla richiesta di rilascio di un visto di ingresso, formulando anche domanda cautelare e domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, l. n. 241/1990. L'Amministrazione si è costituita resistendo al ricorso. Nel corso del giudizio è stato fissato l'appuntamento e il visto è stato successivamente rilasciato. La domanda risarcitoria è stata fondata sul ritardo dell'Amministrazione, ma il giudice ha rilevato l'assenza di colpa amministrativa in ragione dell'incertezza normativa e giurisprudenziale determinata dall'art. 3 del d.l. 145/2024, entrato in vigore l'11 ottobre 2024.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente all'impugnazione del silenzio-inadempimento, poiché, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha fissato l'appuntamento e rilasciato il visto richiesto. Ha respinto la domanda risarcitoria ex art. 2-bis, comma 1, l. n. 241/1990, ritenendo assorbente l'assenza di colpa dell'Amministrazione, desunta dall'incertezza introdotta dall'art. 3 del d.l. 145/2024 e dal successivo mutamento della giurisprudenza, anche cautelare, del TAR. Le spese sono state compensate nella misura del 50%; il Ministero è stato condannato al pagamento del residuo, pari a 500 euro, oltre accessori e all'integrale contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990
La domanda risarcitoria per il ritardo dell'Amministrazione è stata respinta per assenza di colpa dell'apparato amministrativo.
art. 3 d.l. 145/2024
Le disposizioni, entrate in vigore l'11 ottobre 2024, hanno determinato un'incertezza normativa rilevante ai fini dell'esclusione della colpa dell'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, intervenuta nel corso del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, determina la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda contro il silenzio.
- La responsabilità risarcitoria dell'amministrazione per ritardo procedimentale ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990 richiede anche la colpa dell'amministrazione; tale elemento può essere escluso quando il ritardo sia stato determinato da un quadro normativo incerto e da un successivo mutamento della giurisprudenza applicabile.
- Il mutamento della giurisprudenza del giudice amministrativo, anche nella fase cautelare, può costituire elemento significativo per valutare l'assenza di colpa dell'amministrazione nel ritardo procedimentale.
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