Cassazione Penale, Ordinanza n. 29354/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva recepito l'accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e applicato la pena concordata. I motivi dedotti riguardavano: a) la pretesa inosservanza di norme processuali in tema di inutilizzabilità di atti dichiarativi e di verifiche sulla capacità/qualità soggettiva dei dichiaranti, richiamando l'art. 63, comma 2, e gli artt. 197 e seguenti c.p.p.; b) la richiesta di riqualificazione giuridica del fatto nell'alveo dell'art. 588 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure investissero questioni coperte dalla rinuncia ai motivi di appello conseguente al concordato e quindi non deducibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili in cassazione solo doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della sentenza rispetto all'accordo; sono invece inammissibili i motivi rinunciati e le censure sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo il caso di pena illegale. Poiché nel caso concreto non era dedotta né ricorreva una pena illegale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato sui motivi di appello comporta una rinuncia ai motivi non riproposti secondo i limiti previsti dalla giurisprudenza; in cassazione restano deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e, in generale, all'eventuale pena illegale.
art. 63, comma 2, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità di atti dichiarativi, ma la doglianza è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché attinente a motivi rinunciati nel concordato.
artt. 197 e seguenti c.p.p.
Richiamati dal ricorrente in tema di incompatibilità a testimoniare e disciplina dei soggetti esaminabili; la censura è stata ritenuta estranea ai limiti del ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
art. 588 c.p.
Invocato per una diversa qualificazione giuridica del fatto; la Corte ha affermato che una simile doglianza è inammissibile dopo l'accordo sul concordato, salvo l'ipotesi di pena illegale.
art. 129 c.p.p.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, nel concordato in appello, è inammissibile anche la doglianza sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Sulla base di questa norma, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo i vizi che riguardano la formazione del consenso al concordato, il consenso del pubblico ministero e la corrispondenza tra accordo e decisione, oltre alla deduzione di una pena illegale.
- Le censure che investono motivi di appello ai quali la parte abbia rinunciato con il concordato sono inammissibili in cassazione, anche quando riguardino questioni processuali o profili rilevabili d'ufficio.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto non è proponibile in cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato sui motivi di appello, salvo che dalla riqualificazione derivi la denuncia di una pena illegale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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