Sentenza del 03/11/2016 n. 22220 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all’ILOR per l’anno 1997, fondato su maggiori ricavi presunti derivanti da indagini bancarie ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973. La CTR aveva riconosciuto la legittimità e la motivazione dell’accertamento, ma aveva escluso che la presunzione potesse fondarsi sulla sommatoria di versamenti e prelevamenti, ritenendo rilevanti soltanto i prelevamenti. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso principale, mentre la società aveva proposto ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito la questione fiscale. Ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate perché il ricorrente non aveva integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società, nonostante l’ordine impartito ai sensi dell’art. 331 c.p.c. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale della società, poiché tardivo e divenuto inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
La presunzione di imponibilità riguarda le operazioni bancarie considerate dalla norma.
La CTR aveva interpretato la disposizione nel senso che la presunzione fiscale non potesse derivare dalla sommatoria complessiva di versamenti e prelevamenti, ritenendo che i dati bancari dovessero essere valutati secondo la loro specifica natura e non cumulativamente. La Cassazione, però, non ha esaminato questa interpretazione nel merito.
Art. 331 c.p.c.
Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie.
Quando la causa deve essere trattata unitariamente nei confronti di più parti, il giudizio di impugnazione deve coinvolgere tutti i soggetti che erano parti del precedente grado. Se il ricorrente non esegue l’integrazione del contraddittorio nel termine assegnato, il ricorso è inammissibile.
Art. 334, comma 2, c.p.c.
L’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
Il ricorso incidentale tardivo dipende dall’efficacia dell’impugnazione principale. Se quest’ultima è dichiarata inammissibile, anche l’impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace.
Massime di principio
- Nei giudizi con pluralità di parti, prima di proporre un’impugnazione occorre verificare che tutti i soggetti necessari, già presenti nel grado precedente, siano stati correttamente coinvolti nel nuovo giudizio.
- L’ordine del giudice di integrare il contraddittorio deve essere eseguito integralmente e nel termine stabilito; in caso contrario, l’impugnazione può essere dichiarata inammissibile senza esame delle questioni di merito.
- Un ricorso incidentale proposto tardivamente è normalmente subordinato all’efficacia del ricorso principale e può diventare inefficace se quest’ultimo viene dichiarato inammissibile.
- Una decisione processuale di inammissibilità può impedire alla Corte di esaminare anche questioni fiscali sostanziali potenzialmente rilevanti, come l’utilizzabilità di versamenti e prelevamenti bancari ai fini dell’accertamento.
- La compensazione delle spese è possibile quando la vicenda processuale presenta circostanze particolari, anche se una o entrambe le impugnazioni non producono effetti.
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