Sentenza del 06/03/2023 n. 6573 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento emessa in seguito alla notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di donazione e delle imposte ipotecaria e catastale, relativo alla costituzione del trust (Omissis) del 25 luglio 2013. Questioni sia di merito (legittimazione a ricevere la cartella e a essere parte in giudizio: trust vs trustee) sia processuali (la CTR aveva ritenuto la società contumace in appello e non aveva esaminato le difese sulla carenza di legittimazione passiva e sull'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la CTR aveva erroneamente dichiarato la contumacia della parte appellata nonostante la sua regolare costituzione e non aveva esaminato le difese svolte: violazione del diritto al contraddittorio e della difesa giudiziale, che determina nullità della decisione. La sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame (con regolamentazione delle spese di legittimità). I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 112 c.c.
Richiamato in relazione alla regolare costituzione della parte; la Corte accerta che la società si era effettivamente costituita in appello.
art. 360 c.p.c., n. 4
Fondamento per il motivo di cassazione relativo alla nullità della sentenza per omessa pronuncia/violazione delle regole del contraddittorio; la Corte ha ritenuto la sentenza viziata per violazione del diritto di difesa.
art. 132 c.p.c., comma 4
Richiamato nella censura sulla motivazione apparente/assente: la CTR non avrebbe esposto gli elementi dai quali ha tratto il convincimento.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1, 11, 36, 53
Norme del processo tributario richiamate rispetto alla legittimazione, alla forma di costituzione delle parti e alla necessità di esame delle difese; la Corte ha rilevato che le eccezioni procedurali della contribuente non sono state valutate.
D.Lgs. n. 156/2015, art. 9
Richiamato come modifica normativa relativa alla procedura di impugnazione/legittimazione; evocato nelle difese della società sulla nullità della costituzione dell'appellante.
DPR n. 602/1973, art. 26
Richiamato in relazione ai vizi propri della cartella di pagamento (intestazione e destinatario).
art. 156 c.p.c.
Citato nella disamina sulla natura della nullità processuale: la nullità può derivare non solo dall'inosservanza formale ma dalla violazione di principi essenziali del giusto processo.
art. 360-bis c.p.c., n. 2
Usato per sottolineare che la sentenza di merito è impugnabile per cassazione anche se siano stati violati i principi essenziali del giusto processo, oltre ai casi canonici di nullità testuale.
art. 24 e art. 111 Cost.
Richiamati come principi costituzionali che garantiscono il diritto di difesa e il contraddittorio nell'intero svolgimento del processo; la loro violazione giustifica la nullità della sentenza.
Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 36596
Giurisprudenza unificatrice richiamata per affermare che la parte non deve dimostrare un pregiudizio concreto oltre l'effettivo lesione dei diritti processuali essenziali (contraddittorio/difesa).
Massime di principio
- La regolare costituzione della parte in appello deve essere accertata con cura: dichiarare una parte contumace quando si è regolarmente costituita comporta nullità per violazione del diritto al contraddittorio.
- La decisione di merito pronunciata senza esame delle difese sostanziali e delle eccezioni rilevanti della parte è nulla per violazione dei principi del giusto processo (art. 24 e art. 111 Cost.).
- Quando si deduce la violazione di diritti processuali essenziali (contraddittorio, difesa), non è necessario dimostrare un pregiudizio concreto aggiuntivo oltre la lesione stessa.
- La definitiva perfezione di un avviso/liquidazione può rendere la pretesa esecutiva, ma la legittimazione a essere destinatario e le eventuali vizi di notifica/indicazione del soggetto (trust vs trustee) restano questioni rilevanti che il giudice deve esaminare.
- In controversie tributarie la forma e la legittimazione dell'atto di costituzione e della rappresentanza (anche dell'Amministrazione) possono incidere sulla validità dell'impugnazione e sull'ammissibilità dell'appello; tali eccezioni devono essere effettivamente valutate dal giudice di merito.
- In presenza di errori procedurali che incidono sul contraddittorio il rimedio è la cassazione con rinvio per nuovo esame e composizione diversa del giudice di merito.
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