Sentenza del 03/02/2020 n. 365 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Credito d'imposta - utilizzo oltre i limiti di legge - natura del credito "inesistente - non è tale - non spettante - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha utilizzato con F24 in data 26-6-2009 un credito d'imposta relativo al 2008 pari a euro 1.259.256,00 in compensazione; l'Agenzia ha rilevato l'utilizzo oltre il limite legale fissato in euro 516.456,90 e ha recuperato l'eccedenza pari a euro 742.799,10 con interessi e sanzioni. L'appellante ha contestato la notifica per presunta decadenza del termine, l'illegittima applicazione dell'art.13 D.Lgs.471/1997 per le sanzioni e la determinazione del periodo degli interessi.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto legittimo l'atto di recupero: i termini di accertamento sono raddoppiati per la sussistenza dell'obbligo di denuncia (art.37 D.L. 223/2006 richiamato), quindi l'atto non è decaduto; i crediti utilizzati oltre il limite sono qualificati come credito d'imposta 'non spettante' e non 'inesistente', con conseguente applicazione della sanzione pari al 30% ai sensi dell'art.13, comma 4, D.Lgs. 471/1997; gli interessi sono stati calcolati correttamente dal giorno successivo alla scadenza fino all'emissione dell'atto ai sensi dell'art.20 DPR 602/73. L'appellante è condannata a rifondere le spese processuali a favore dell'Agenzia per euro 1.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 471/1997 - art. 13, comma 4
Per l'utilizzo in compensazione di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo si applica la sanzione pari al 30%. Il giudice ha qualificato la fattispecie come 'non spettante' e applicato questa sanzione.
D.Lgs. 471/1997 - art. 13, comma 5
Disciplina il credito d'imposta 'inesistente': sanzione dal 100% al 200% e divieto di definizione agevolata. La Corte territoriale ha distinto chiaramente le due ipotesi e ritenuto che nel caso in esame non ricorressero i requisiti dell'inesistenza.
D.Lgs. 472/1997 - art. 16, comma 3
art.16, comma 3 D.Lgs. 472/1997
Riferimento alla definizione agevolata delle sanzioni; la Corte ha osservato che per i crediti 'inesistenti' la definizione agevolata non è applicabile, mentre per i casi 'non spettanti' possono sussistere possibilità di definizione salvo diverse preclusioni.
D.L. 4 luglio 2006, n.223 - art.37, commi 24-26
Ha raddoppiato i termini di accertamento quando sussiste l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p.; il Collegio ha ritenuto che il semplice riscontro dell'obbligo di denuncia comporti il raddoppio dei termini, rendendo tempestivo l'atto dell'Agenzia.
DPR 600/1973 - art. 43 e artt. 36-bis, 36-ter
art.43; art.36-bis; art.36-ter
Art.43 disciplinava i termini d'accertamento; gli art.36-bis e 36-ter sono richiamati come strumenti di controllo automatico o formale che, se idonei a riscontrare l'inesistenza, escludono la qualifica di credito 'inesistente'.
DPR 633/1972 - art. 57 e art.54-bis
Art.57 riferito ai termini IVA; art.54-bis è richiamato come controllo formale che consente di riscontrare l'effettiva esistenza del credito ai fini della distinzione tra inesistente e non spettante.
Corte Costituzionale - sentenza n.247/2011
Ha confermato che il raddoppio dei termini di accertamento consegue al mero riscontro di fatti che impongono l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'avvio del procedimento penale; il Collegio ha fatto proprio questo principio.
Corte di Cassazione - ordinanza n.25816/2015
Ha affermato che il superamento del limite massimo dei crediti compensabili realizza un mancato versamento di tributo e può essere sanzionato ai sensi dell'art.13 D.Lgs.471/1997; il Collegio si è richiamato a questo orientamento per consolidare la qualificazione come 'non spettante' con applicazione del 30%.
D.L. 185/2008 - art.27, comma 16
art.27, comma 16 D.L. 185/2008
Prevede un termine speciale (notifica entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo all'utilizzo) per gli avvisi di recupero crediti derivanti dal controllo degli F24; la norma è rilevante specialmente nella qualificazione di crediti 'inesistenti'.
DPR 602/1973 - art.20
Stabilisce le regole per il calcolo degli interessi sulle somme dovute: il Collegio ha ritenuto corretta la determinazione degli interessi dall'indomani della scadenza fino all'emissione dell'atto.
Massime di principio
- L'utilizzo in compensazione di un credito oltre i limiti previsti dalla legge va, di regola, qualificato come credito 'non spettante' e sanzionato al 30% ai sensi dell'art.13, comma 4, D.Lgs.471/1997, salvo che ricorrano i più gravi requisiti dell'inesistenza.
- La qualificazione tra credito 'non spettante' e 'inesistente' è determinante: l'inesistenza richiede la mancanza del presupposto costitutivo e l'impossibilità di riscontro tramite controlli automatizzati o documentali, comportando sanzioni molto più gravi (100-200%) e l'esclusione dalla definizione agevolata.
- L'Amministrazione può beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento quando sussiste l'obbligo di denuncia penale (ai sensi dell'art.37 D.L. 223/2006 e Corte Cost. 247/2011); pertanto la tempestività dell'atto va valutata verificando la sussistenza dell'obbligo di denuncia al momento dei fatti.
- Per le violazioni relative alla compensazione nelle quali il credito risulta sussistente ma usato oltre i limiti, la sanzione applicabile è il 30% e la definizione agevolata delle sanzioni può essere operativa salvo divieti specifici per l'ipotesi di inesistenza.
- Gli interessi su somme indebitamente compensate si calcolano dal giorno successivo alla scadenza del versamento fino alla notifica dell'atto, secondo art.20 DPR 602/1973.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe: verificare accuratamente la natura e la documentazione del credito prima della compensazione; monitorare i limiti normativi di compensabilità; in caso di atto di recupero, controllare la corretta qualificazione (non spettante vs inesistente), i termini applicabili (incluso il possibile raddoppio) e la corretta determinazione di interessi e sanzioni.
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