Cassazione Penale, Sentenza n. 38820/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per concorso in tentata estorsione aggravata contestando l'attendibilità del teste diretto (Gaspare Giovanni Lucia), la coerenza tra descrizione e filmati di videosorveglianza, la genuinità e la suggestività dell'individuazione fotografica, l'attribuzione delle voci nelle registrazioni audio, l'omessa rinnovazione istruttoria con consulenza tecnica sui video (presunta rilevanza della barba su uno degli autori), e la qualificazione giuridica del fatto (contestazione dell'aggravante "metodo mafioso" ex art. 416-bis.1 e dell'aggravante delle piu' persone ex art. 628 n.3). Inoltre contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 114 e art. 62 n.6 c.p.) e deducono vizi di motivazione e travisamento probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e solida la motivazione dei giudici di merito, che hanno valutato nel loro complesso le dichiarazioni del teste Lucia, i riscontri forniti dalle immagini e dalle trascrizioni audio, nonché i riconoscimenti effettuati dalla Polizia Giudiziaria. La Corte ha confermato la sussistenza delle aggravanti contestate (metodo mafioso ex art. 416-bis.1 e la presenza di piu' persone ex art. 628, n.3) e ha respinto le richieste di riconoscimento delle attenuanti (art. 114 e art. 62 n.6). Ha inoltre ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di consulenza tecnica sui filmati, anche in considerazione della scelta del rito abbreviato. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alle somme per responsabilità nella causa di inammissibilità. Si confermano altresì i provvedimenti civili e la provvisionale di euro 3.000,00 a favore delle parti civili.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; utilizzata per qualificare il concorso tra Cerchiara e Siciliano nella tentata estorsione.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone; richiamata insieme ad art. 56 per definire il contributo colposo/causale dei coautori.
art. 629 cod. pen. (commi 1 e 2)
Norme sull'estorsione e sua pena; richiamate per la configurazione del reato di estorsione tentata.
art. 628 cod. pen. (comma 3 n.1 / comma 1 n.3)
Previsione delle circostanze aggravanti (tra cui piu' persone riunite): la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per la presenza simultanea di piu' persone.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Circostanza aggravante del "metodo mafioso"; la Corte ha confermato che la condotta, pur senza esplicita minaccia, evocava l'influsso di consorterie mafiose e creava condizione di assoggettamento nella vittima, sufficiente per la sua applicazione.
art. 114 cod. pen.
Attenuante della minima partecipazione: è stata negata perché il contributo del Cerchiara non era marginale ma rilevante e partecipativo.
art. 62 n.6 cod. pen.
Attenuante per riparazione del danno o offerta di somme: negata in quanto l'offerta di euro 3.000 non è stata ritenuta adeguata rispetto alla gravità e all'impatto non patrimoniale della condotta mafiosa tentata.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme di procedura; le censure sulla valutazione probatoria e sulle modalità di individuazione non hanno mostrato vizi tali da incidere sulla motivazione.
art. 544 cod. proc. pen.
Norma relativa all'istruttoria dibattimentale; i ricorrenti hanno invocato violazioni ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: i vizi di motivazione e di travisamento probatorio dedotti non sono ritenuti sussistenti; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito.
art. 533 cod. proc. pen. (comma 1)
Norma relativa all'identificazione: invocata dai ricorrenti per criticare l'identificazione, ma la Corte ha ritenuto affidabili i riconoscimenti svolti.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione per la condanna alle spese e alla liquidazione per responsabilità del ricorrente nelle cause di inammissibilità; applicata alla condanna delle parti ricorrenti per le spese del procedimento.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta liberamente il materiale probatorio: può censurare la motivazione solo in presenza di manifeste contraddizioni o palese illogicità.
- La credibilità della persona offesa o del teste diretto è questione di merito: valutazioni congruamente motivate restano insindacabili in cassazione.
- Riconoscimenti fotografici e attribuzioni vocali possono essere ritenuti idonei se compiuti con certezza e supportati da altri riscontri contestuali; la perizia fonica non è sempre necessaria quando gli investigatori conoscono le voci per pregresse attività.
- In tema di estorsione cd. "ambientale", l'aggravante del metodo mafioso può sussistere anche senza minaccia esplicita quando il linguaggio e il contesto evocano il controllo di consorterie mafiose e inducono assoggettamento nella vittima; il comportamento difensivo della vittima (es. registrare) non esclude automaticamente l'intimidazione.
- L'aggravante delle piu' persone richiede la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e momento del fatto; la mera pluralità personale, se simultanea, può giustificare l'aumento di pena.
- Per l'operatività dell'attenuante della minima partecipazione è necessario che il contributo del coautore sia del tutto marginale e trascurabile nell'economia del reato; una partecipazione attiva esclude l'attenuante.
- Scelte procedurali dell'imputato (es. rito abbreviato) limitano la possibilità di ottenere integrazioni istruttorie in appello; il rigetto di istanze istruttorie in tale contesto è difficilmente censurabile in cassazione se la motivazione di merito è sufficiente.
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