Cassazione Penale, Sentenza n. 23315/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma (21/12/2022) che aveva rigettato la richiesta, avanzata ex art. 322 c.p.p., di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 19/10/2022. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 321 e 322 c.p.p. con riguardo al fumus commissi delicti e al periculum in mora
La decisione
La ricorrente ha rinunciato all'impugnazione mediante dichiarazione sottoscritta dal suo procuratore speciale Avv. Nicola Capozzoli in data 27/03/2023. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia e, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando che non emergono elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base procedurale della richiesta di riesame del sequestro preventivo; la Corte non ha esaminato il merito delle relative doglianze perché il ricorso è stato rinunciato e dichiarato inammissibile
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura della ricorrente in relazione alla valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora; la questione non è stata trattata nel merito a causa della rinuncia
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per rinuncia, salvo casi in cui la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 1161 R.D. 30 marzo 1942, n. 327
Norma sostanziale indicata come titolo del reato cui si riferiva il sequestro preventivo impugnato; la sentenza di Cassazione non affronta l'interpretazione del reato, essendo intervenuta per motivi procedurali
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare il principio secondo cui l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p. può essere esclusa se la parte ha promosso il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto non sussistono elementi di colpa
Massime di principio
- La rinuncia espressa e documentata all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce la pronuncia sul merito delle questioni dedotte
- La dichiarazione di rinuncia deve essere chiara e sottoscritta: una rinuncia formale da parte del difensore comporta la chiusura del giudizio di legittimità senza esame del merito
- In caso di inammissibilità per rinuncia la parte può essere condannata al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che risulti che la parte non abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo alla sentenza C. Cost. n.186/2000)
- Se si intende far valere profili di fumus commissi delicti e periculum in mora rispetto a un sequestro preventivo, è essenziale non rinunciare all'impugnazione prima dell'esame di tali questioni o assicurare che la rinuncia non precluda rimedi alternativi: la rinuncia priva il giudice della possibilità di decidere sul merito
- Proceduralmente, opponenti e difensori devono valutare attentamente le conseguenze di una rinuncia (compresi oneri economici) e verificare l'assenza di elementi che possano essere interpretati come colpa nella scelta di rinunciare
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