Prescrizioni del Garante n. 501 del 26/10/2023
Provvedimento del 26 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un interessato che lamentava il mancato riscontro, da parte di Hype S.p.A., a un'istanza di accesso e cancellazione presentata per sé e per i propri figli dopo un tentativo non perfezionato di registrazione al servizio. Pur avendo poi fornito risposta solo dopo l'intervento dell'Autorità, la società è stata ritenuta responsabile della violazione dell'art. 12, par. 3, GDPR per il ritardo nel riscontro. Considerate la collaborazione, l'assenza di precedenti e la successiva regolarizzazione, il Garante ha qualificato il caso come violazione minore e ha adottato un ammonimento, senza ingiunzioni ulteriori o sanzione pecuniaria.
Ammonimento a Hype S.p.A. per il tardivo riscontro a un'istanza di accesso ex artt. 15 e ss. GDPR
Ammonimento a Hype S.p.A. per tardivo riscontro a istanza di accesso
Il provvedimento riguarda Hype S.p.A. ed è stato adottato a seguito di un reclamo presentato da un interessato che lamentava il mancato riscontro a un'istanza di esercizio dei diritti ex artt. 15 e ss. GDPR, formulata dopo un tentativo non perfezionato di registrazione al servizio online anche per i figli minori. Il Garante ha accertato la violazione del termine di risposta previsto dall'art. 12, par. 3, GDPR e ha concluso per un ammonimento, valorizzando la successiva regolarizzazione e la cooperazione della società.
Fatti e reclamo
L'interessato aveva effettuato, nei giorni 11 e 12 settembre 2021, la registrazione al sito Hype.it per accedere a servizi di pagamento e moneta elettronica. Poiché il processo non era andato a buon fine, il 22 settembre 2021 aveva chiesto alla società di interrompere il trattamento dei dati propri e dei figli, di esercitare il diritto di accesso e di ottenere copia dei dati e tutte le informazioni previste dall'art. 15, par. 1, GDPR, nonché la cancellazione ai sensi dell'art. 17 GDPR. Dopo un primo messaggio del 24 settembre 2021 con cui la società annunciava un futuro riscontro, non era seguito alcun riscontro effettivo nei termini di legge, da cui il reclamo al Garante, pervenuto il 1° novembre 2021.
Istruttoria e posizione della società
L'Ufficio ha avviato il procedimento il 17 febbraio 2023 ai sensi degli artt. 58, par. 2, e 83 GDPR e dell'art. 166, comma 5, Codice privacy. Nelle memorie del 17 marzo 2023, Hype S.p.A. ha dichiarato di aver riscontrato l'interessato solo il 21 ottobre 2022, dopo l'invito ad aderire del Garante, imputando il ritardo a un mero errore accidentale e a un difetto procedurale-organizzativo. La società ha precisato che la vicenda aveva riguardato soltanto tre interessati in una fase precontrattuale, con raccolta di un numero limitato di dati comuni, e ha rappresentato di aver successivamente aggiornato e automatizzato la procedura di gestione delle richieste degli interessati.
Valutazioni del Garante
Il Garante ha ricordato che il diritto di accesso ex art. 15 GDPR è funzionale a consentire all'interessato di controllare i dati che lo riguardano e di verificare liceità ed esattezza del trattamento, richiamando il considerando 63 e le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati sul diritto di accesso. Alla luce degli atti, ha ritenuto accertato che la società aveva omesso di fornire le informazioni richieste entro il termine di un mese stabilito dall'art. 12, par. 3, GDPR e che il riscontro era intervenuto solo successivamente all'intervento dell'Autorità. Le giustificazioni addotte non sono state ritenute sufficienti per l'archiviazione.
Qualificazione della violazione e misura adottata
Il Garante ha considerato la natura isolata dell'episodio, l'assenza di precedenti, la collaborazione della società e gli interventi correttivi successivi, ritenendo il caso una "violazione minore" ai sensi dell'art. 83 GDPR e del considerando 148. Non essendo più necessario ordinare alla società di soddisfare le richieste dell'interessato, in quanto questa aveva già aderito, l'Autorità ha adottato un ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell'art. 143 Codice privacy, invitando Hype S.p.A. a garantire riscontri effettivi e tempestivi alle istanze di esercizio dei diritti e, se del caso, un costante monitoraggio delle misure interne adottate.
Esito finale e profili procedurali
Nel dispositivo il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato da Hype nei termini indicati in motivazione per la violazione dell'art. 12, par. 3, GDPR, ha ammonito la società e ha rilevato i presupposti per l'annotazione del provvedimento nel registro interno dell'Autorità. È stata inoltre indicata la possibilità di proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e istanze dell'interessato
Il procedimento nasce da un reclamo presentato il 1° novembre 2021 da un interessato che aveva avviato la registrazione sul sito Hype.it per l'attivazione di servizi di pagamento, anche per i propri figli minori. Il 22 settembre 2021 aveva chiesto l'interruzione del processo di registrazione, il blocco del trattamento dei dati, l'accesso ai dati, una copia degli stessi, le informazioni ex art. 15, par. 1, lett. a)-h), GDPR e la cancellazione ex art. 17 GDPR. La società aveva inizialmente risposto che avrebbe fornito riscontro, ma non aveva poi dato seguito tempestivo all'istanza.
Istruttoria e difese della società
A seguito dell'invito ad aderire dell'Ufficio, Hype S.p.A. ha affermato di aver riscontrato l'interessato in data 21 ottobre 2022, scusandosi per il ritardo. Nelle memorie difensive la società ha sostenuto che il ritardo fosse dovuto a un errore accidentale e a un difetto procedurale-organizzativo, che il caso riguardava solo tre interessati e dati comuni raccolti in fase precontrattuale, e che dopo i fatti aveva automatizzato il calcolo delle tempistiche di evasione e aggiornato le proprie linee guida interne.
Valutazioni del Garante sulla violazione
L'Autorità ha rilevato che il diritto di accesso serve a consentire all'interessato il controllo sui dati personali e a verificare liceità ed esattezza del trattamento. Ha accertato che la società ha fornito riscontro solo il 21 ottobre 2022, quindi ben oltre il termine di un mese previsto dall'art. 12, par. 3, GDPR, e soltanto dopo l'invito ad aderire del Garante. Le difese della società non sono state ritenute idonee a superare i rilievi, con conseguente infondatezza della richiesta di archiviazione.
Misura adottata e criteri considerati
Pur ravvisando la violazione dell'art. 12, par. 3, GDPR, il Garante ha tenuto conto di diversi elementi attenuanti: l'errore accidentale e isolato, la pronta regolarizzazione una volta emerso il problema, la collaborazione nel procedimento, l'aggiornamento delle procedure interne e l'assenza di precedenti. In base all'art. 83 GDPR e al considerando 148, il caso è stato qualificato come violazione minore. Non è stata disposta una sanzione pecuniaria, ma un ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell'art. 143 Codice privacy, con richiamo alla necessità di assicurare riscontri effettivi e tempestivi alle istanze di esercizio dei diritti.
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