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Sentenza

Sentenza n. 928/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - del bando per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2025/28 della Regione Campania nella parte in cui precluda l'esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi; - ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione della Regione di convocazione dei vincitori per accettazione del posto e inizio del corso; - di ogni altro atto, comunicazione o dichiarazione con cui parte resistente ha imposto di astenersi dallo svolgimento della libera professione durante il corso di Medicina Generale, ivi inclusa la convocazione per l'avvio dei corsi; - ove occorra e per quanto di ragione, dei moduli di iscrizione o autodichiarazioni con cui parte resistente chieda a parte ricorrente di accettare o certificare l'assenza di cause di incompatibilità al momento dell'iscrizione, ove esistenti anche se non conosciuti; - ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento del Corso di Medicina Generale della Regione Campania; - ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 7/3/2006; - ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/9/2020, del Decreto del Ministero della Salute del 14/7/2021, del Decreto del Ministero della Salute dell'8/3/2023, del Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2024 e successivi decreti o proroghe di estremi ignoti per il triennio 2025/28; -ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/12/2023 e ss.mm.ii.; - ove occorra e per quanto di ragione, di eventuali circolari o pareri, mai comunicati a parte ricorrente, con cui il Ministero della Salute abbia ritenuto di imporre ai corsisti di Medicina Generale il divieto generalizzato di praticare libera professione; - ove esistente o nelle more pervenuto, di qualsiasi altro atto- anche non conosciuto - nella misura in cui dovesse stabilire l'incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività libero professionale; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati; NONCHE' PER LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - in quanto occorra, dell'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO del diritto di parte ricorrente a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.

Giustizia amministrativa202515268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando regionale per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale 2025/2028, nella parte in cui vieta in modo assoluto lo svolgimento di attività libero-professionale durante il corso, nonché gli atti connessi che impongono tale incompatibilità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (medico corsista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando della Regione Campania e gli atti ministeriali e regionali connessi, sostenendo l’illegittimità del divieto generalizzato di svolgere attività libero-professionale durante la frequenza del corso di formazione specifica in Medicina Generale a tempo pieno, quando l’attività sia concretamente compatibile con gli obblighi formativi. È stata chiesta anche la declaratoria del diritto a frequentare il corso e a svolgere attività libero-professionale compatibile, nonché, ove occorrente, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 del d.lgs. n. 368/1999. La censura si fonda sull’interpretazione della direttiva 93/16/CEE, dell’art. 11 del d.m. 7 marzo 2006 e della successiva normativa nazionale, che ammette varie deroghe all’esclusività dell’impegno formativo e consente, per i corsi a tempo parziale, lo svolgimento di altre attività lavorative purché compatibili con la formazione. Il divieto assoluto è stato prospettato come irragionevole e sproporzionato, in quanto non diretto a verificare concretamente l’incidenza dell’attività professionale sugli obblighi formativi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, facendo propria la ratio della più recente pronuncia del Consiglio di Stato in materia. Il Collegio ha ritenuto che la regola dell’impegno esclusivo dei medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale non abbia carattere assoluto. L’obiettivo della disciplina europea e nazionale è garantire una formazione teorico-pratica adeguata e uniforme; la frequenza a tempo pieno costituisce la modalità organizzativa ordinaria o preferenziale, ma non implica necessariamente l’incompatibilità astratta con qualsiasi attività libero-professionale. Le numerose deroghe previste dalla legislazione successiva al d.m. 7 marzo 2006 dimostrano che il principio di esclusività è stato temperato. Inoltre, lo stesso decreto ministeriale consente, per i corsi a tempo parziale, lo svolgimento di altre attività lavorative compatibili con i periodi formativi e impone una verifica concreta della compatibilità. Ne deriva che è eccessiva e contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalità la previsione regionale che vieti in modo generalizzato l’attività libero-professionale ai corsisti a tempo pieno e sanzioni con l’espulsione ogni violazione, senza una verifica individuale dell’effettiva compatibilità con gli obblighi formativi. Il ricorso è stato quindi accolto. Le spese sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale esistente.

Norme richiamate

  • art. 24 direttiva 93/16/CEE

    svolgimento della formazione «a tempo pieno e sotto il controllo della autorità o degli enti competenti»

    La formazione a tempo pieno costituisce la regola organizzativa della formazione in medicina generale, ma deve essere letta insieme alle disposizioni che ammettono, in casi e condizioni determinate, la formazione a tempo ridotto.

  • art. 25 direttiva 93/16/CEE

    La formazione a tempo ridotto ... non deve essere compromessa ... dall’esercizio a titolo privato di un’attività professionale rimunerata

    La disciplina europea ammette che l’attività professionale privata possa coesistere con la formazione, purché non ne comprometta il livello qualitativo.

  • art. 11 d.m. 7 marzo 2006

    attività libero-professionali e ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza ... anche di carattere saltuario o temporaneo

    Il divieto previsto per i medici in formazione a tempo pieno non ha portata assoluta, dovendo essere coordinato con le deroghe introdotte dalla successiva normativa e con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 12, commi 1, 3 e 4, d.m. 7 marzo 2006

    purché compatibile con i periodi di formazione stabiliti dalla Regione

    Per la formazione a tempo parziale il decreto ammette altre attività lavorative e prevede una verifica concreta della compatibilità; tale disciplina conferma che l’attività libero-professionale non è astrattamente incompatibile con il conseguimento degli obiettivi formativi.

  • art. 19, comma 11, l. n. 448/2001

    laureati in medicina e chirurgia abilitati ... anche durante la loro iscrizione ai corsi ... di formazione specifica in medicina generale

    La disposizione costituisce una deroga legislativa al principio generale di esclusività, consentendo determinate attività professionali e sostitutive durante la formazione.

  • art. 9 d.l. n. 135/2018, convertito dalla l. n. 12/2019

    i laureati ... iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali

    La previsione conferma il temperamento legislativo della regola di incompatibilità dei corsisti.

  • art. 12, comma 3, d.l. n. 35/2019, convertito dalla l. n. 60/2019

    accedono al predetto corso tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio

    La disciplina speciale di accesso al corso per determinate categorie di medici costituisce ulteriore elemento del superamento della concezione assoluta dell’esclusività formativa.

  • art. 24 d.lgs. n. 368/1999

    La disciplina della formazione specifica in medicina generale deve essere interpretata alla luce della finalità di assicurare una preparazione teorico-pratica adeguata e uniforme, senza imporre automaticamente un divieto assoluto di ogni attività libero-professionale compatibile.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il principio dell’impegno esclusivo del medico che frequenta il corso di formazione specifica in Medicina Generale a tempo pieno non comporta, in assenza di una specifica e proporzionata giustificazione, un divieto assoluto di qualsiasi attività libero-professionale.
  • È illegittima la previsione amministrativa che vieti in modo generalizzato ai corsisti di Medicina Generale lo svolgimento di attività libero-professionale e preveda automaticamente l’espulsione dal corso, senza verificare in concreto la compatibilità dell’attività con gli obblighi formativi.
  • La compatibilità tra attività libero-professionale e formazione deve essere valutata concretamente dall’amministrazione, mediante misure organizzative idonee a garantire il livello qualitativo e la frequenza richiesti dal percorso formativo.
  • Le deroghe legislative che consentono ai medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale lo svolgimento di determinate attività professionali dimostrano che il principio di esclusività non è assoluto e deve essere coordinato con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
  • La disciplina della formazione a tempo parziale, che ammette altre attività lavorative purché compatibili con i periodi formativi, costituisce un indice normativo contrario alla tesi dell’incompatibilità astratta e generalizzata tra attività professionale e formazione in Medicina Generale.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioInvalidità del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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