Sentenza n. 8908/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti atti: - Invitalia s.p.a. – “Delibera di revoca e disimpegno delle agevolazioni” del 12.3.2026; - Invitalia s.p.a. – “Domanda n. RAS_0037 “PALM SRL” – L.181/89 – DM 9 giugno 2015 e Circolare 6 agosto 2015. Comunicazione Provvedimento di Revoca delle agevolazioni” del 12.3.2026; - Invitalia s.p.a. – preavviso di revoca delle agevolazioni del 29.1.2026; - quelli ulteriori di contenuto non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca e disimpegno delle agevolazioni concesse per un programma di investimento, preceduto da preavviso di revoca
Esito
Favorevole al resistente (ente erogatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società beneficiaria ha impugnato gli atti con cui Invitalia ha revocato le agevolazioni previste dalla legge n. 181/1989, deducendo, per quanto emerge dal testo, l'illegittimità del ritiro delle somme concesse. La revoca era stata adottata per la mancata realizzazione e rendicontazione, entro i termini normativi, dell'obiettivo occupazionale previsto e per il mancato pagamento di sette rate del finanziamento, in violazione degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 3, lettere e), f) e z), del contratto di finanziamento. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione, dando avviso alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a., e ha definito la controversia con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha distinto tra il ritiro del contributo fondato su vizi originari del provvedimento concessorio o su una nuova valutazione dell'interesse pubblico, che può rientrare nella giurisdizione amministrativa, e il ritiro fondato sull'inadempimento successivo del beneficiario agli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento, che attiene alla fase esecutiva di un rapporto ormai paritetico e incide su un diritto soggettivo alla conservazione del contributo. Nel caso concreto, la revoca costituiva esercizio di un potere di autotutela privatistica diretto a far valere le conseguenze contrattuali dell'inadempimento, non un riesame della legittimità o dell'opportunità dell'erogazione iniziale. È stata fatta salva la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a.; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 181 l. 181/1989
La controversia riguarda agevolazioni previste dalla disciplina degli interventi di sostegno alle aree di crisi industriale; nel caso concreto, il ritiro è stato collegato all'inadempimento agli obblighi assunti dal beneficiario.
art. 3, lettere e), f) e z), del contratto di finanziamento
Gli obblighi contrattuali violati riguardavano, secondo il testo, la realizzazione e rendicontazione dell'obiettivo occupazionale e il pagamento delle rate del finanziamento.
art. 73 c.p.a.
È stato utilizzato per dare avviso alle parti della possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario in applicazione della traslatio iudicii.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a finanziamenti pubblici, quando il contributo sia già stato concesso e il successivo ritiro sia fondato sull'inadempimento del beneficiario agli obblighi di esecuzione del rapporto, la controversia attiene a un rapporto paritetico e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La revoca di un finanziamento pubblico fondata sulla mancata realizzazione o rendicontazione degli obiettivi finanziati e sul mancato pagamento delle rate contrattualmente previste costituisce esercizio di autotutela privatistica, non riesercizio di un potere amministrativo autoritativo.
- La giurisdizione amministrativa può ravvisarsi quando il ritiro del contributo dipenda da un vizio originario del provvedimento concessorio o da una rivalutazione dell'interesse pubblico; non quando l'amministrazione faccia valere conseguenze derivanti dall'inadempimento contrattuale successivo alla concessione.
- In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario secondo la disciplina della traslatio iudicii di cui all'art. 11 c.p.a.
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