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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13219/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) e per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 143, comma 2 c.p.p. per mancata traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato; 2) carenza di motivazione della Corte territoriale sulla presunta conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; 3) nullità/erronea applicazione dell'art. 337 c.p., perché i fatti sarebbero stati mera resistenza passiva e reazione istintiva non idonea a costituire il reato di resistenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sui profili linguistici: l'omessa traduzione della sentenza non può essere sollevata validamente dal difensore a nome dell'imputato alloglotta salvo che l'imputato stesso non dimostri il concreto pregiudizio alle proprie prerogative; dagli atti non risultava che l'imputato avesse richiesto la traduzione né che la mancata traduzione avesse concretamente pregiudicato l'esercizio dei suoi diritti, quindi il motivo è inammissibile. Sul punto di resistenza: il motivo è manifestamente infondato; i giudici di merito hanno accertato atti attivi (strattonamenti, spintoni, grida) volti a impedire l'azione degli operanti, pertanto la qualificazione del fatto come resistenza a pubblico ufficiale è stata ritenuta corretta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, le sentenze di merito restano efficaci, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sullo spaccio/detenzione di stupefacenti; la sua applicazione nel caso è stata confermata dalla Corte di appello e non contestata in termini di fatto dalla Cassazione.

  • art. 337 c.p.

    Delitto di resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi di violenza/ostacolo attivo in relazione agli strattonamenti e spintoni compiuti dall'imputato, per cui la condotta è stata qualificata penalmente come resistenza.

  • art. 143, comma 2 c.p.p.

    Imposta la traduzione della sentenza nella lingua dell'imputato alloglotta; la giurisprudenza interpretata dalla Cassazione stabilisce che l'obbligo riguarda la tutela dell'autonoma capacità di impugnazione dell'imputato e che la mancata traduzione incide sui termini di impugnazione ma non invalida automaticamente la decisione, salvo che l'imputato stesso evidenzi il concreto pregiudizio.

  • art. 558 c.p.p.

    Disciplina del giudizio direttissimo e degli atti connessi (relazione orale, fonoregistrazione); utile a contestualizzare il procedimento di convalida dell'arresto e il ruolo dell'interprete in udienza.

  • art. 571 c.p.p.

    Riguarda il potere di impugnazione autonomo dell'imputato; la mancata traduzione ostacola questo potere e perciò la giurisprudenza richiede all'imputato di sollevare la questione per renderla rilevante.

  • art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Criteri di ammissibilità dei motivi in Cassazione; la Corte richiede che la censura sia specifica e dimostri il concreto pregiudizio per ammettere la doglianza quando l'impugnazione è promossa dal difensore.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso quando non si può ritenere che l'atto sia stato proposto senza colpa; applicata per la condanna ad una somma a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La mancata traduzione della sentenza in favore di un imputato alloglotta non determina automaticamente la nullità: l'imputato (e non il solo difensore) deve attivarsi per far valere la violazione e dimostrare il concreto pregiudizio alla sua capacità di impugnare.
  • Se la difesa propone impugnazione senza che l'imputato abbia personalmente chiesto la traduzione o dimostri il pregiudizio, la censura relativa alla lingua può risultare inammissibile in Cassazione.
  • In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la valutazione degli elementi di fatto (es. strattonamenti, spintoni, grida) spetta ai giudici di merito; la Corte di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione probatoria salvo palese insufficienza o vizio motivazionale.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità su questioni linguistiche, è opportuno che l'imputato alloglotta dichiari espressamente in udienza la necessità di traduzione e, se del caso, richieda formalmente la traduzione della sentenza non appena ne abbia conoscenza.
  • Le doglianze di diritto in Cassazione devono essere specifiche e dimostrare il nesso fra la presunta violazione e il concreto pregiudizio subito dall'imputato; le eccezioni meramente alternative o generiche sono a rischio di inammissibilità.

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