Ordinanza n. 390/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del verbale n. 18 in data 27 giugno 2024, nella parte in cui è dichiarato il non superamento dell''esame di maturità da parte del ricorrente, con la votazione di 58/60; - della scheda candidato e della scheda di registro recante la valutazione finale; - di tutti i verbali delle operazioni d''esame, in particolare modo nelle parti in cui non è stato disposto o garantito l''uso di strumenti compensativi specifici per la condizione DSA e non è stato adeguatamente considerato il curriculum scolastico; - del PDP per l''anno scolastico 2023/24 e, in quanto possa occorrere, dei precedenti PDP; - delle griglie di valutazione specifiche per gli studenti DSA; - di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale d'esame che ha dichiarato il non superamento dell'esame di maturità, unitamente agli atti valutativi e agli atti relativi agli strumenti compensativi per DSA
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale n. 18 del 27 giugno 2024, nella parte in cui gli è stato attribuito il voto di 58/60 ed è stato dichiarato il non superamento dell'esame di maturità, nonché la scheda candidato, la scheda di registro, i verbali delle operazioni d'esame, il PDP dell'anno scolastico 2023/2024 e, ove occorra, i precedenti PDP e le griglie di valutazione per studenti DSA. Ha contestato, in particolare, il mancato utilizzo o la mancata garanzia di specifici strumenti compensativi connessi alla condizione DSA e l'insufficiente considerazione del curriculum scolastico. L'ordinanza non espone ulteriori motivi di illegittimità né definisce il merito delle censure.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio volto a verificare se permanga l'interesse del ricorrente alla definizione della controversia e, in caso positivo, ha richiesto l'aggiornamento della situazione mediante una breve memoria, con indicazione degli eventuali fatti o atti sopravvenuti e dell'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. L'adempimento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che il mancato adempimento potrà essere valutato, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ordinato alla segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti e disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per valutare il comportamento processuale della parte e l'eventuale mancata collaborazione all'incombente istruttorio.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento della parte, anche in seguito a sollecitazione del giudice, evidenzi in modo inequivoco il disinteresse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alle ulteriori norme sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento può costituire manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e giustificare la successiva dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In un'ordinanza istruttoria diretta a verificare la permanenza dell'interesse, il giudice può imporre un termine per il deposito telematico di una memoria contenente l'aggiornamento della vicenda, gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'indicazione della necessità di ulteriori attività istruttorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →