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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26010/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto la richiesta del detenuto 41-bis di poter cucinare i cibi senza limiti di fasce orarie. L'Amministrazione penitenziaria ha dedotto la violazione/erronea applicazione di artt. 35-bis e 41-bis Ord. pen. e dell'art. 13 d.P.R. n. 230/2000, sostenendo che la fissazione di fasce orarie rientra nella discrezionalità organizzativa necessaria a tutela della sicurezza, della salubrità degli ambienti e dell'ordinata convivenza e non costituisce una misura afflittiva ingiustificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendolo fondato. Ha affermato che la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi nei reparti 41-bis rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria (art. 36 d.P.R. 230/2000) e non costituisce per sé misura afflittiva o illegittima alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018. La Cassazione ha ritenuto che la regolamentazione sia il risultato di un ragionevole contemperamento tra il diritto alla alimentazione e le esigenze organizzative e di sicurezza; ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la definitiva reiezione del reclamo proposto dal detenuto.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen. (comma 2-quater, lett. f))

    Riferimento alla disciplina del regime speciale; la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della parte che vietava la cottura dei cibi, riconoscendo il diritto dei detenuti 41-bis a cucinare; la Cassazione però precisa che tale diritto può essere disciplinato nelle modalità (es. fasce orarie) dall'Amministrazione se non irragionevole o afflittivo.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2018

    Ha ritenuto illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti 41-bis perché ulteriormente afflittivo; ha riconosciuto il diritto alla cottura ma non ha escluso che le modalità di esercizio possano essere disciplinate dall'Amministrazione penitenziaria.

  • d.P.R. n. 230/2000, art. 36, lett. b)

    «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata»

    Attribuisce all'Amministrazione il potere di regolamentare gli orari e le modalità della vita detentiva; la Cassazione lo interpreta come fonte del potere di fissare fasce orarie per la cottura, se fondate su ragioni organizzative e di sicurezza.

  • d.P.R. n. 230/2000, art. 13 (comma 4)

    Regola le possibilità di riscaldare cibi e preparare alimenti semplici nelle camere; la Corte richiama questa norma come limite/ambito entro cui può svolgersi la cottura e la preparazione alimentare.

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Norma che disciplina l'intervento del Magistrato di sorveglianza in materia di misure detentive; qui citata per il procedimento che aveva portato all'ordinanza di primo grado favorevole al detenuto.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. I, es. n. 4030/2020, n. 22056/2021, n. 21120/2021)

    Orientamenti di legittimità secondo cui la fissazione di limiti orari alla cottura da parte dell'Amministrazione è esercizio legittimo di discrezionalità organizzativa e può essere sindacata dal giudice solo in presenza di arbitrarietà, manifesta irragionevolezza o carattere sostanzialmente vessatorio.

Massime di principio

  • Il diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale alla cottura dei cibi per i detenuti 41-bis non impedisce all'Amministrazione di disciplinarne le modalità (es. fasce orarie) se ciò è giustificato da ragioni di sicurezza, salubrità e organizzazione.
  • La regolazione amministrativa delle fasce orarie rientra nel potere discrezionale ex art. 36 d.P.R. 230/2000 e il sindacato giurisdizionale è limitato: il giudice può intervenire solo in caso di scelta arbitraria, manifestamente irragionevole o sostanzialmente vessatoria.
  • Per risultare illegittima la disciplina delle fasce orarie è necessario dimostrare che essa determini una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ai detenuti comuni o che sia estranea alle finalità del regime differenziato e non funzionale alla sua attuazione.
  • Nelle valutazioni vanno considerati fattori concreti dell'istituto (numero di detenuti per cella, attività trattamentali offerte, salubrità dell'aria): la presenza di celle singole o l'assenza di spazi comuni può rendere meno consistente l'obiezione avverso le fasce orarie, ma non esclude di per sé la legittimità della regolazione.
  • Quando si contesta una limitazione delle modalità di esercizio di un diritto detentivo, l'onere probatorio pesa sul ricorrente che deve dimostrare l'irragionevolezza, l'arbitrarietà o l'effetto afflittivo della misura amministrativa.

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