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Sentenza

Sentenza n. 539/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia n. -OMISSIS-, notificato in data 11.04.2020, con il quale il Prefetto di Vibo Valentia, sulla scorta dalla proposta avanzata dalla Questura di Vibo Valentia con Nota Prot. n. -OMISSIS- del 29.10.2019, ha disposto nei confronti del ricorrente “il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi” ai sensi degli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. n. 773 del 18.06.31) e dell'art. 6, ultimo comma, della legge N. 152/22.05.1975.

Giustizia amministrativa202000874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi degli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S., fondato sulla proposta della Questura e sul fatto che egli fosse stato rinvenuto, in più occasioni risalenti al gennaio e maggio 2015 e al gennaio 2017, in compagnia di persone penalmente pregiudicate. Ha dedotto l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, la propria incensuratezza e l'assenza di fatti o circostanze concreti dai quali desumere che le frequentazioni fossero volontarie e non occasionali, nonché l'esistenza di un concreto pericolo che le armi potessero entrare nella disponibilità di persone pericolose. Il ricorrente ha inoltre contestato, in sostanza, l'insufficienza degli elementi posti a fondamento della valutazione di pericolosità e di inaffidabilità. Dagli atti risultava anche che il ricorrente era già stato destinatario di un decreto del Questore recante il rigetto dell'istanza di rinnovo del porto di fucile per i medesimi fatti, non impugnato.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, poiché i provvedimenti in materia di armi sono preordinati alla tutela dell'incolumità delle persone e presentano carattere d'urgenza, tale da giustificare esigenze di particolare celerità. Ha poi affermato che la non occasionale frequentazione di soggetti pregiudicati o gravati da precedenti di polizia è circostanza idonea a escludere la piena affidabilità richiesta per il porto e la detenzione di armi. La valutazione dell'affidabilità complessiva del soggetto rientra nell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, chiamata a verificare l'attitudine del richiedente e la sua sicura affidabilità in rapporto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il giudice ha inoltre valorizzato l'esistenza del precedente decreto questorile di diniego del rinnovo del porto di fucile, adottato per i medesimi fatti e non impugnato, ritenendo tale circostanza pregiudizievole per l'esito del ricorso. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 39 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Le disposizioni costituiscono la base del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi quando la complessiva valutazione dell'affidabilità del soggetto evidenzi esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 6, ultimo comma, l. 152/1975

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni ed esplosivi.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nei procedimenti in materia di armi, caratterizzati da esigenze di urgenza e particolare celerità connesse alla tutela dell'incolumità pubblica.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti concernenti il divieto di detenzione o il porto di armi, la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando le esigenze di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica impongano particolare celerità.
  • La valutazione prefettizia dell'affidabilità di chi detiene o aspira a detenere armi è ampia e può riguardare la complessiva personalità del soggetto, non richiedendo necessariamente l'accertamento di una condanna penale a suo carico.
  • La frequentazione non occasionale di persone penalmente pregiudicate o gravate da precedenti di polizia può costituire, di per sé, un elemento idoneo a escludere la piena affidabilità richiesta per il porto o la detenzione di armi.
  • Nel sindacato sugli atti di pubblica sicurezza in materia di armi, il giudice amministrativo deve rispettare la discrezionalità dell'autorità competente nella valutazione prospettica del rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica, salvo manifesta irragionevolezza o travisamento degli elementi acquisiti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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