Sentenza n. 243/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione di complessivi 1.500 euro sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale ordinario, passata in giudicato e notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere complessivamente 1.500 euro per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. L'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contrastare la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinando l'esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se antecedente. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge maturati e dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha funzione costitutiva del credito: l'importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. È stato ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato indicato in motivazione, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, compresi l'ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l'azione per il recupero coattivo.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo nei confronti dell'Amministrazione.
artt. 1283 e seguenti c.c.
I conteggi del capitale e degli interessi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione; misura e decorrenza degli interessi devono essere verificate secondo il titolo e la disciplina legale applicabile.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la disciplina delle spese nel giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme non ha natura costitutiva del credito, ma serve a renderne effettivo il soddisfacimento; l'entità del credito va determinata in base al titolo giudiziale, alle norme applicabili e agli eventuali pagamenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi a capitale e interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione: essa deve verificare l'importo residuo, la misura e la decorrenza degli interessi secondo il titolo esecutivo e la legge.
- Quando l'Amministrazione non esegue un giudicato di condanna al pagamento e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 è decorso, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza, ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire un giudicato di pagamento può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano connesse alla gestione della spesa oggetto dell'incarico; in tal caso, ove l'attività rientri nei compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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