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Ordinanza

Ordinanza n. 1498/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del provvedimento M_DA934676 REG2022 -OMISSIS-del 21-02-2022, unitamente al decreto -OMISSIS- del 18.02.2022, notificato in data 02.03.2022, nonchè del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, Parere n. -OMISSIS-, reso nell'Adunanza -OMISSIS- del 31.01.2022, nonchè di tuttti gli atti connessi, consequenziali e presupposti ivi espressamente incluso il provvedimento amministrativo Verbale modello BL/B n. -OMISSIS-del 08.02.2021, emesso dal Dipartimento di medicina legale Roma, nella parte in cui ha ritenuto non ascrivibile a categoria la seguente infermità "“esiti stabilizzati a carattere non esimente, di pregressa miocardite acuta da infezione malarica con funzionalità cardiaca nella norma e recente FE65tt" anzichè ascriverla alla categoria corretta da identificarsi almeno all'VIII categoria della Tabella A, nonchè di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi, ancorché sconosciuti comunque lesivi dell'interesse del ricorrente e per il riconoscimento alla corresponsione, in favore dell'odierno ricorrente, del relativo equo indennizzo parametrato alla tabella A con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a corrispondere il relativo trattamento economico oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza della patologia fino al soddisfo.

Giustizia amministrativa202206024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo per una patologia cardiaca, unitamente al parere del Comitato di Verifica e al verbale medico-legale che aveva ritenuto l'infermità non ascrivibile a categoria tabellare

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa che ha respinto l'istanza presentata il 13 dicembre 2018 per il riconoscimento della causa di servizio e la corresponsione dell'equo indennizzo. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva ritenuto i fatti di servizio fattori causali o almeno concausali efficienti e determinanti per l'insorgenza e l'evoluzione della patologia, ma l'Amministrazione ha negato il beneficio perché l'infermità è stata giudicata non ascrivibile ad alcuna categoria delle Tabelle A e B del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Il ricorrente ha contestato tale valutazione, deducendo in particolare l'omessa considerazione della cicatrice miocardica documentata mediante risonanza magnetica come postumo permanente e la mancata valutazione complessiva del quadro ipertensivo, trattato con politerapia. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, l'ascrizione dell'infermità almeno all'VIII categoria della Tabella A e la condanna delle Amministrazioni al pagamento dell'equo indennizzo, oltre interessi e rivalutazione.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito né in rito le domande, riservando ogni valutazione definitiva. Ha ritenuto necessario acquisire una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a., affidata a un medico legale, per accertare i caratteri e l'entità complessiva dell'infermità dedotta, verificare se la patologia possa essere ascritta a una delle categorie delle Tabelle A e B del d.P.R. n. 834/1981 e, in caso positivo, individuare la categoria pertinente. Il CTU dovrà operare nel contraddittorio delle parti, potrà accedere al fascicolo e acquisire documentazione e informazioni dalle parti e dalle amministrazioni interessate. Sono stati fissati i termini per l'accettazione dell'incarico, la nomina dei consulenti tecnici di parte, la trasmissione dello schema di relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale. L'acconto, determinato in euro 1.600 oltre accessori, è stato posto provvisoriamente per metà a carico di ciascuna parte. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica dell'8 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 67 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica d'ufficio quando l'accertamento dei fatti e delle valutazioni tecniche rilevanti richiede l'ausilio di un esperto; nel caso concreto la consulenza è stata disposta per verificare l'entità dell'infermità e la sua eventuale ascrivibilità alle categorie tabellari.

  • d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, Tabelle A e B

    Le Tabelle A e B costituiscono il parametro tecnico-tabellare per stabilire se l'infermità sia ascrivibile a una categoria utile ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo.

  • art. 65, comma 5, c.p.a.

    Richiamato per la disciplina delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, da definire al termine del giudizio su richiesta documentata dell'incaricato.

  • art. 66, comma 4, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 65, comma 5, c.p.a. per la determinazione definitiva delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 193 c.p.c.

    Richiamato per le modalità di accettazione dell'incarico e prestazione del giuramento del consulente tecnico d'ufficio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce uno dei presupposti per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute, trattandosi di dati appartenenti a categorie particolari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una domanda di riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo dipende dall'accertamento dell'entità dell'infermità e dalla sua ascrivibilità alle categorie delle Tabelle A e B, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a., riservando la decisione definitiva all'esito dell'accertamento.
  • La valutazione dell'ascrivibilità tabellare dell'infermità deve considerare complessivamente i postumi e le condizioni patologiche dedotte, inclusi gli elementi clinici specificamente prospettati dalla parte, quali cicatrici miocardiche documentate e quadri ipertensivi concomitanti.
  • La consulenza tecnica d'ufficio disposta nel processo amministrativo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, con possibilità per queste ultime di nominare consulenti tecnici di parte, formulare osservazioni allo schema di relazione e ottenere una risposta motivata nella relazione finale.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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