Sentenza del 21/09/2021 n. 25436 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di imposte (Irpef e Ilor) versate per il triennio 1990-1992 in relazione ai redditi di partecipazione nella società "F.lli C.G. e S. s.n.c.", fondandosi sull'art. 9, comma 17, della L. 27/12/2002, n. 289 e su successive disposizioni (termine ultimo per la domanda fissato da successive leggi al 31/03/2008). Le commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano accolto la domanda riconoscendo il diritto al rimborso; l'Agenzia ha impugnato sostenendo, tra l'altro, la violazione di norme comunitarie e nazionali in materia di aiuti di Stato e la non applicabilità del rimborso ai soggetti che svolgono attività d'impresa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che, una volta accertato che il beneficiario svolge un'attività economica (essendo socio di una s.n.c.), occorre valutare la compatibilità del beneficio alla luce della Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 final che ha dichiarato il regime (art. 9, comma 17, L. 289/2002 e atti connessi) incompatibile come aiuto di Stato salvo casi specifici (aiuto individuale conforme al regolamento de minimis o qualificabile come compensazione per calamità con nesso diretto e senza sovracompensazione). Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla CTR di Catania, in diversa composizione, perché verifichi la sussistenza delle condizioni di compatibilità (de minimis o compensazione per calamità) e decida conseguentemente anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
Norma nazionale che prevedeva il rimborso/parziale esenzione per tributi relativi al sisma 1990; la Corte richiama però la necessità di confrontare l'applicazione di tale normativa con il diritto dell'Unione (aiuti di Stato).
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665
"i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990... hanno diritto... al rimborso..."
Disposizione che ha previsto termini e condizioni per la presentazione delle istanze di rimborso; la Corte evidenzia che la norma è stata applicata in un contesto modificato dalla verifica di compatibilità con le regole UE sugli aiuti di Stato.
Decisione della Commissione Europea del 14/08/2015 C(2015) 5549 final
La Commissione ha dichiarato il regime (art. 9, comma 17 L. 289/2002 e atti esecutivi) incompatibile con il mercato interno come aiuto di Stato per imprese, salvo che il beneficio individuale soddisfi i requisiti del regolamento de minimis o sia compatibile come compensazione per calamità con nesso diretto e senza sovracompensazione; la Corte impone di applicare tale decisione e di valutare caso per caso.
TFUE art. 107 e art. 108
Richiamati come base giuridica europea: art. 107 regola gli aiuti di Stato e le possibili eccezioni (es. compensazioni per calamità), art. 108 impone la notifica alla Commissione; la Corte sottolinea che misure non notificate o dichiarate incompatibili richiedono valutazione della compatibilità per i beneficiari economici.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
Rinvio alla norma procedurale sulle istanze di rimborso e sui termini per il loro esercizio; la decisione contiene riferimenti ai termini stabiliti dalle successive leggi ma evidenzia che la compatibilità UE può incidere sull'ammissibilità del rimborso per imprese.
Massime di principio
- Se il beneficiario dell'agevolazione è un soggetto che svolge attività economica (impresa o attività commerciale/professionale), il giudice deve valutare la compatibilità dell'agevolazione con le regole UE sugli aiuti di Stato prima di riconoscere un rimborso previsto da norme nazionali.
- Quando la Commissione UE ha dichiarato un regime di aiuti incompatibile, i giudici nazionali devono applicare tale decisione: il rimborso può essere negato per imprese, salvo che il singolo beneficio rientri nel regolamento de minimis o possa essere qualificato come compensazione diretta e proporzionata per danni da calamità naturale senza sovracompensazione.
- La regola de minimis costituisce un'eccezione: se l'aiuto individuale supera la soglia de minimis applicabile, il beneficio deve essere negato nella sua interezza per ragioni di incompatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato.
- Nel riesame il giudice deve accertare fattualmente: a) se il beneficiario svolge attività economica, b) l'eventuale sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento (nesso diretto), c) l'ammontare del danno effettivo e le altre fonti di compensazione per evitare sovracompensazioni.
- Se la normativa nazionale concede rimborso in modo generale ma confligge con obblighi UE, il giudice deve disapplicare la norma nazionale nella parte incompatibile e rimandare la decisione alla verifica della compatibilità dei singoli benefici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 set 2021Sentenza del 21/09/2021 n. 77 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 21 set 2021Sentenza del 21/09/2021 n. 1101 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 21 set 2021Sentenza del 21/09/2021 n. 1102 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 21 set 2021Sentenza del 21/09/2021 n. 1113 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 21 set 2021Sentenza del 21/09/2021 n. 6743 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 21 set 2021Sentenza del 21/09/2021 n. 6757 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →