Sentenza del 13/10/2017 n. 24116 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva la revocazione della precedente sentenza della Corte di cassazione, sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto non considerando che gli inviti al pagamento posti a fondamento della cartella erano stati annullati dal Tribunale di Catania. I primi tre motivi riguardavano la pretesa omessa o erronea valutazione della memoria e delle note d'udienza; il quarto censurava la disciplina della revocazione sotto il profilo costituzionale; il quinto riguardava la fase rescissoria. La società contestava inoltre la cartella derivante dagli accertamenti relativi ai certificati AGRIM per l'importazione di banane.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la precedente Corte avesse esaminato la memoria e le note d'udienza e che l'eventuale errore nell'interpretazione dei motivi o nella lettura degli atti non costituisse errore revocatorio, ma al più errore di giudizio. Ha inoltre escluso che l'annullamento degli inviti al pagamento fosse necessariamente decisivo, considerato il precedente contrasto giurisprudenziale sugli effetti dell'annullamento non definitivo dell'atto impositivo. La questione di legittimità costituzionale è stata respinta per difetto di rilevanza e il motivo rescissorio è rimasto assorbito. La società è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 30.000 euro per compensi a favore di ciascuna parte costituita, oltre accessori e spese forfettarie per la parte privata. È stata invece respinta la richiesta dell'Agenzia di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità processuale aggravata richiede un comportamento temerario o connotato da mala fede o colpa grave. Nel caso concreto la Corte ha escluso tali presupposti, pur dichiarando inammissibile il ricorso.
Disciplina della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
La revocazione è ammessa per un effettivo errore di fatto percettivo, risultante dagli atti e decisivo, non per contestare l'interpretazione dei motivi, la lettura del ricorso o la valutazione giuridica compiuta dalla Corte.
Principio affermato da Cass., sez. un., 13 gennaio 2017, n. 758
L'annullamento, anche non definitivo, dell'avviso di accertamento elimina la probabilità di esistenza del credito e impone lo sgravio o il rimborso della conseguente cartella. La sentenza evidenzia tuttavia che tale principio è stato affermato dopo la decisione oggetto di revocazione e in un contesto precedente caratterizzato da contrasto giurisprudenziale.
Principio di sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo
La notificazione viziata, ma comunque idonea a consentire la costituzione e la difesa del destinatario, è sanata dalla costituzione in giudizio. La sanatoria non opera quando l'atto sia stato restituito al mittente, poiché in tal caso la notificazione è meramente tentata e non compiuta.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata come un ulteriore grado di giudizio per contestare l'interpretazione degli atti, dei motivi di ricorso o delle norme: occorre dimostrare una svista percettiva oggettiva, risultante dagli atti, decisiva e non frutto di valutazione giuridica.
- Se la sentenza dà conto dell'esistenza e dell'esame di una memoria o di note d'udienza, è normalmente esclusa la possibilità di sostenere che tali atti siano stati ignorati; la contestazione della loro valutazione attiene al merito del giudizio, non alla revocazione.
- L'annullamento dell'atto impositivo presupposto può incidere sulla cartella di pagamento e, secondo il principio successivamente affermato dalle Sezioni Unite, può imporre sgravio o rimborso anche quando la decisione non sia definitiva. Tuttavia, per valutare una revocazione occorre verificare se il principio fosse già consolidato e se il fatto dedotto fosse realmente decisivo al momento della pronuncia.
- La costituzione della parte destinataria può sanare una notificazione irregolare quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, consentendo la conoscenza della controversia e l'esercizio della difesa.
- La soccombenza comporta normalmente la condanna alle spese, ma la responsabilità processuale aggravata richiede qualcosa di ulteriore: mala fede, colpa grave o temerarietà della lite, non desumibili dalla sola inammissibilità del ricorso.
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