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Circolare

Circolare numero 20 del 8-2-1999

il D.M. 18/12/1998, emesso ai sensi dell'art. 8, c. 2 della legge 29.12.1990 n. 407, ha determinato nel "16,3%" la media nazionale 1998 del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. Conseguentemente si applica la contribuzione ridotta, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, per le imprese che abbiano assunto nel 1998 lavoratori con contratto di formazione negli ambiti circoscrizionali per i quali detto rapporto sia superiore a "16,3%".

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il decreto ministeriale 18/12/1998 che individua, per l’anno 1998, le circoscrizioni del Centro-Nord con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione in età da lavoro superiore alla media nazionale del 16,3%. In tali ambiti si applica, per le imprese interessate, la contribuzione ridotta prevista dall’art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990, corrispondente a quella degli apprendisti, per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuate nel 1998. Sono richiamate le circoscrizioni agevolate, le esclusioni per i territori del Mezzogiorno, le regole per le circoscrizioni parzialmente ricomprese nel Mezzogiorno e le istruzioni operative per il recupero contributivo. La circolare riporta inoltre gli importi dei contributi fissi per apprendisti decorrenti dal 1/1/1998 e le regole speciali per le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Individuazione delle aree svantaggiate del Centro-Nord e contributo agevolato per contratti di formazione e lavoro/apprendisti

Individuazione delle aree svantaggiate del Centro-Nord e disciplina del contributo agevolato

La circolare dà conto del D.M. 18/12/1998 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, pubblicato nella G.U. n. 25 del 1/2/1999, con cui sono state individuate le aree svantaggiate del Centro-Nord ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa prevista dall’art. 8, comma 2, della legge 29/12/1990, n. 407. Il provvedimento rileva in particolare per i contratti di formazione e lavoro stipulati nell’anno 1998, in relazione al parametro del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, assunto per il 1998 nella media nazionale del 16,3%.

Ambito di applicazione dell’agevolazione

L’effetto principale del decreto è l’individuazione delle circoscrizioni del Centro-Nord nelle quali, per i contratti di formazione e lavoro, la quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti. La misura agevolata si applica alle imprese diverse da quelle artigiane e da quelle operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6/3/1978, n. 218.

Circoscrizioni interessate

La circolare riporta l’elenco delle circoscrizioni del Centro-Nord che superano la media nazionale del 16,3% e che, pertanto, beneficiano dell’agevolazione. Tra queste figurano, per l’Emilia Romagna, Ravenna, Codigoro, Forlì, Cesena, Riccione e Rimini; per la Toscana, Livorno, Pisa, Grosseto e Follonica; per l’Umbria, Terni; per le Marche, Fano; per il Lazio, Roma, Civitavecchia, Colleferro, Fiano Romano, Guidonia, Monterotondo, Pomezia, Tivoli, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Civita Castellana e Tarquinia. Per ciascuna circoscrizione sono indicati i rispettivi valori percentuali.

Esclusioni e casi particolari territoriali

Non vengono ripetute nell’elenco le circoscrizioni che, pur presentando il rapporto richiesto, sono interamente ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 218/1978. Per le circoscrizioni di Pomezia, Colleferro e Rieti, solo parzialmente comprese in tali territori, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 162 del 1/8/1996.

Soggetti beneficiari e durata del beneficio

La circolare precisa che l’agevolazione spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro. Per le assunzioni con decorrenza nell’anno 1998, il beneficio si applica per l’intera durata del contratto, anche se la scadenza interviene in un anno successivo nel quale la situazione occupazionale non sia più la stessa.

Contratti di formazione tipologia B

Per i contratti di formazione di tipologia B, ai fini dell’applicazione dei benefici, il parametro decisivo è la data di assunzione dei lavoratori.

Istruzioni operative e recupero contributivo

Per gli aspetti operativi la circolare rinvia alle precedenti circolari n. 43 del 23/2/1996 e n. 198 del 25/9/1997. Il recupero delle differenze contributive eventualmente versate in eccedenza per i mesi già trascorsi può essere effettuato tramite una delle denunce DM10/2 entro il termine di scadenza del giorno 16 degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993 n. 5.

Aziende con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare

Le aziende con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, individuate dal codice di autorizzazione "7Y", e ancora tenute al versamento della contribuzione per il servizio sanitario e delle altre contribuzioni di pertinenza sanitaria, devono procedere alla sistemazione della contribuzione mediante la procedura delle regolarizzazioni contributive. La circolare richiama, al riguardo, la quota TBC dell’1,66% e l’addizionale IVS dello 0,20%.

Importi del contributo apprendisti dal 1/1/1998

La circolare riporta infine gli importi dei contributi fissi per gli apprendisti con decorrenza 1/1/1998, precisando che, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, per la generalità dei datori di lavoro non comprendono più la quota di L. 240 già dovuta al SSN. I valori sono pari a L. 4.850 settimanali senza quota INAIL e a L. 5.030 settimanali con quota INAIL. L’aliquota a carico dell’apprendista al FPLD è indicata nel 5,54%.

Imprese con esercizio non coincidente iniziato prima dell’1/10/1997

Per le imprese con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare iniziato prima dell’1/10/1997, i contributi settimanali devono essere aumentati di L. 240 per il SSN e risultano quindi pari a L. 5.090 senza quota INAIL e a L. 5.270 comprensivo della quota INAIL. Anche per gli apprendisti di tali imprese l’aliquota a carico del lavoratore non include la quota SSN e resta fissata al 5,54%.

Punti principali

Decreto ministeriale e criterio di individuazione

Il D.M. 18/12/1998 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, pubblicato in G.U. n. 25 del 1/2/1999, individua le aree svantaggiate del Centro-Nord ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990. Il parametro di riferimento è il rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, assunto per il 1998 nella misura media nazionale del 16,3%.

Effetti sull’agevolazione contributiva

Per i contratti di formazione e lavoro stipulati nelle circoscrizioni con rapporto superiore alla media nazionale, la quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. L’agevolazione riguarda le imprese diverse da quelle artigiane e da quelle operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978.

Circoscrizioni agevolate

La circolare elenca le circoscrizioni del Centro-Nord interessate perché con rapporto superiore al 16,3%: in Emilia Romagna Ravenna, Codigoro, Forlì, Cesena, Riccione, Rimini; in Toscana Livorno, Pisa, Grosseto, Follonica; in Umbria Terni; nelle Marche Fano; nel Lazio Roma, Civitavecchia, Colleferro, Fiano Romano, Guidonia, Monterotondo, Pomezia, Tivoli, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia. Per ciascuna sono indicati i valori percentuali rilevati.

Esclusioni e casi particolari territoriali

Non sono elencate le circoscrizioni che, pur presentando il rapporto richiesto, sono interamente comprese nei territori del Mezzogiorno di cui all’art. 1 del T.U. n. 218/1978. Per Pomezia, Colleferro e Rieti, parzialmente ricomprese nei territori del T.U., si rinvia alla circolare n. 162 del 1/8/1996.

Soggetti beneficiari e durata dell’agevolazione

L’agevolazione spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro. Per le assunzioni con decorrenza nell’anno 1998, il beneficio si applica per tutta la durata del contratto, anche se esso prosegue e scade in un anno successivo in cui non si registri la medesima situazione occupazionale.

Contratti di formazione di tipologia B e data rilevante

Per i contratti di formazione di tipologia B, ai fini dell’applicazione dei benefici, occorre fare riferimento alla data di assunzione dei lavoratori.

Istruzioni operative e recupero contributivo

Per la generalità delle aziende si richiamano le circolari n. 43 del 23/2/1996 e n. 198 del 25/9/1997. Il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza per i mesi decorsi può essere effettuato con una delle denunce DM10/2 entro il termine di scadenza del giorno 16 degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, in base alla delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993 n. 5.

Regolarizzazioni per aziende con esercizio non coincidente con l’anno solare

Le aziende con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, identificate dal codice di autorizzazione "7Y", e ancora tenute alla contribuzione per il servizio sanitario e alle altre contribuzioni di pertinenza del servizio sanitario, devono sistemare la contribuzione mediante la procedura delle regolarizzazioni contributive. Le quote richiamate sono la contribuzione TBC dello 1,66% e l’addizionale IVS dello 0,20%.

Importi dei contributi fissi per apprendisti dal 1/1/1998

La circolare riepiloga i contributi fissi dovuti per gli apprendisti con decorrenza 1/1/1998, già privi della quota di L. 240 per il SSN a seguito dell’introduzione dell’IRAP: contributo settimanale senza quota INAIL L. 4.850; contributo settimanale comprensivo della quota INAIL L. 5.030. L’aliquota a carico dell’apprendista al FPLD è fissata nel 5,54%.

Regole speciali per imprese con esercizio non coincidente iniziato prima dell’1/10/1997

Per le imprese con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare iniziato prima dell’1/10/1997, i contributi settimanali vanno incrementati di L. 240 per SSN, con importi pari a L. 5.090 senza quota INAIL e L. 5.270 comprensivo della quota INAIL. Anche per gli apprendisti di tali imprese l’aliquota a carico del lavoratore non comprende la quota SSN ed è quindi pari al 5,54%.

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