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Circolare

Circolare numero 21 del 8-2-1999

L'art.81, c. 2 e 3 della legge n. 448/1998, modificando, rispettivamente, le disposizioni di cui all'art. 59, c. 59 della legge 27/12/1997 n. 449 e all'art. 1, c. 1 del D.L. 20/1/1998, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 20/3/1998 n. 52, ha prorogato al 31/12/1999: - la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti nel caso di licenziamenti per i quali non ricorrano le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità (licenziamenti individuali/plurimi); - i contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e di turismo e degli operatori turistici con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, inizialmente limitata alle imprese fino a 15 dipendenti e poi estesa anche a quelle con più di 15 addetti fino al 31 dicembre 1999. Indica inoltre i limiti di spesa, le modalità di rendicontazione e i codici da utilizzare nel mod. DM10/2 per fruire della riduzione contributiva. Viene poi confermata fino al 31 dicembre 1999 l’applicazione di contributi e finanziamenti per trattamenti straordinari di integrazione salariale e mobilità a favore di imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici e imprese di vigilanza, con istruzioni contabili e istituzione di un nuovo conto.

Proroga iscrizione nelle liste di mobilità e finanziamento di CIG/mobilità per specifiche imprese, con istruzioni operative e contabili

Proroga delle liste di mobilità e dei benefici connessi

La circolare illustra l’evoluzione normativa della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese di ridotte dimensioni e le conseguenti agevolazioni contributive in caso di assunzione. Vengono inoltre fornite istruzioni operative e contabili per la gestione dei benefici e per la rendicontazione degli oneri a carico del Fondo per l’occupazione.

Iscrizione nelle liste di mobilità: quadro normativo e proroghe

La disciplina originaria, introdotta dall’art. 4 della L. n. 236/1993 e successivamente prorogata, consentiva l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, quando non ricorrevano le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità.

Con l’art. 1, comma 1, del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito nella L. 20 marzo 1998, n. 52, il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste di mobilità, entro un limite massimo di 9 miliardi di lire a carico del Fondo per l’occupazione.

Successivamente, l’art. 81, comma 2, della L. n. 448/1998 proroga il termine al 31 dicembre 1999 e modifica la formulazione della norma, estendendo la possibilità di iscrizione anche ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti, reintroducendo la formula originaria riferita alle imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti e collegando la proroga a un ulteriore stanziamento di 9 miliardi di lire per il 1999.

Benefici contributivi e rendicontazione

Gli oneri relativi alla riduzione contributiva riconosciuta per le assunzioni dalle liste di mobilità sono rimborsabili all’INPS previa rendicontazione. La circolare richiede, ai fini di tale rendicontazione, che gli organi periferici del Ministero del lavoro attestino sul modello C/ASS/AG che il lavoratore assunto sia stato iscritto nelle liste di mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 52/1998.

Il beneficio in parola consiste nella riduzione dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti.

Modalità operative sul mod. DM10/2

Per usufruire dei benefici previsti dalla L. n. 223/1991 in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare nel mod. DM10/2 i codici tipo contribuzione 75, 76 e 77, secondo le istruzioni già impartite con la circolare n. 260 del 12 novembre 1991.

La riduzione contributiva spettante deve essere esposta nel quadro D con il nuovo codice L460, avente il significato di "riduz. contr. lav. mob. Fondo occup. art. 81, c. 2 L. 448/1998".

Il contributo fisso settimanale deve essere riportato in uno dei righi in bianco dei quadri B-C con la dicitura "ctr. apprend. lav. mobil. art.81, c.2, L.n.448/98" e con il codice di nuova istituzione S169, in luogo del codice S165 previsto per la generalità dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Per l’applicazione del beneficio si richiamano inoltre le disposizioni della circolare n. 239 del 1 agosto 1994, lettera C.

Finanziamento di CIG e mobilità per imprese commerciali, turismo e vigilanza

L’art. 81, comma 3, della L. n. 448/1998 proroga al 31 dicembre 1999 l’applicazione dell’art. 2, comma 22, della L. n. 549/1995.

La proroga riguarda:

  • imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti;
  • agenzie di viaggio e turismo;
  • operatori turistici con più di 50 addetti;
  • imprese di vigilanza.

Per le imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti, agenzie di viaggio e turismo e operatori turistici con più di 50 addetti, risultano prorogati al 31 dicembre 1999 il contributo dello 0,90 di cui all’art. 9 della L. n. 407/1990 e la contribuzione di cui all’art. 16, comma 2, della L. n. 223/1991, già scaduti al 31 dicembre 1998.

La circolare precisa inoltre che le imprese commerciali con più di 200 dipendenti sono, a regime, destinatarie della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L. n. 223/1991.

Per le imprese di vigilanza, i contributi dello 0,90 e della contribuzione di cui all’art. 16, comma 2, L. n. 223/1991 restano dovuti fino al 31 dicembre 1999.

Chiarimenti per le imprese di vigilanza

La circolare richiama il chiarimento già fornito con la circolare n. 195 dell’11 aprile 1993: i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 223/1991.

Istruzioni contabili

Le riduzioni contributive indicate nei DM10/2 secondo le modalità operative sopra descritte devono essere imputate dalla procedura DM, al momento della ripartizione contabile del saldo, al conto di nuova istituzione GAW 37/45.

Il funzionamento del conto è così articolato:

  • nella sezione DARE si registrano gli importi identificati dal codice L460;
  • nella sezione AVERE si registrano gli importi identificati dal codice S169.

L’onere complessivo corrisponde alla differenza tra i due importi.

Per le registrazioni contabili manuali si richiamano le disposizioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente 1 e del codice documento 95.

La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri è demandata alla Direzione Generale.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare allega e richiama espressamente:

  • l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 4/1998 convertito nella L. n. 52/1998;
  • l’art. 81, commi 2 e 3, della L. n. 448/1998;
  • l’art. 2, comma 22, della L. n. 549/1995;
  • l’art. 4, comma 17, del D.L. n. 510/1996 convertito nella L. n. 608/1996;
  • l’art. 4 della L. n. 236/1993;
  • l’art. 9 della L. n. 407/1990;
  • l’art. 16, comma 2, e l’art. 12, comma 3, della L. n. 223/1991.

La circolare, nel complesso, fornisce quindi un coordinamento tra proroghe normative, limiti di spesa, modalità di certificazione e regole contabili per la corretta gestione degli sgravi e dei contributi connessi alla mobilità e agli interventi di integrazione salariale.

Punti principali

Iscrizione nelle liste di mobilità per lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti e successiva estensione

La circolare ricostruisce la disciplina della iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con organico ridotto. La proroga introdotta dal D.L. n. 4/1998, convertito nella L. n. 52/1998, estendeva la possibilità di iscrizione fino al 31 dicembre 1998 per i lavoratori di imprese fino a 15 dipendenti, ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste. Successivamente, l’art. 81, comma 2, della L. n. 448/1998 proroga il termine al 31 dicembre 1999 e reintroduce la formulazione originaria della L. n. 236/1993, consentendo l’iscrizione anche ai lavoratori di aziende che occupano un numero di dipendenti superiore a 15, nei limiti e con i riferimenti richiamati nel testo.

Limiti di spesa e rendicontazione dei benefici contributivi

Gli oneri derivanti dal beneficio contributivo riconosciuto per le assunzioni dalle liste di mobilità sono rimborsabili all’INPS previa rendicontazione. La copertura è posta entro il limite massimo complessivo di 9 miliardi di lire per il 1998 e di 9 miliardi di lire per il 1999, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. n. 148/1993 convertito nella L. n. 236/1993. Ai fini della rendicontazione viene richiesto agli organi periferici del Ministero del lavoro di attestare sul modello C/ASS/AG che il lavoratore assunto sia stato iscritto nelle liste di mobilità ex art. 1, comma 1, L. n. 52/1998.

Modalità operative sul mod. DM10/2 per le assunzioni agevolate

Per la fruizione dei benefici previsti dalla L. n. 223/1991, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare sulle denunce contributive DM10/2 i codici tipo contribuzione 75, 76 e 77, secondo la circolare n. 260 del 12 novembre 1991. L’importo della riduzione contributiva spettante va esposto nel quadro D con il codice di nuova istituzione L460, con il significato di riduzione contributiva per lavoratori in mobilità a carico del Fondo occupazione ai sensi dell’art. 81, comma 2, L. n. 448/1998. Il contributo fisso settimanale va invece indicato nei quadri B-C con la dicitura specifica e con il codice S169, in sostituzione del codice S165 previsto per la generalità dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Per l’applicazione del beneficio si richiamano le istruzioni della circolare n. 239 del 1 agosto 1994, lettera C.

Proroga del finanziamento di CIG e mobilità per imprese commerciali, turismo e vigilanza

L’art. 81, comma 3, della L. n. 448/1998 proroga al 31 dicembre 1999 l’applicazione delle disposizioni dell’art. 2, comma 22, della L. n. 549/1995. La proroga riguarda le imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo e gli operatori turistici con più di 50 addetti, nonché le imprese di vigilanza. Per le prime restano prorogati al 31 dicembre 1999 il contributo dello 0,90 di cui all’art. 9 della L. n. 407/1990 e la contribuzione di cui all’art. 16, comma 2, della L. n. 223/1991, mentre per le imprese di vigilanza tali contributi restano dovuti fino alla stessa data.

Chiarimenti sulle imprese di vigilanza

Per le imprese di vigilanza viene richiamato il chiarimento già fornito con la circolare n. 195 dell’11 aprile 1993: i contributi sono dovuti dalle imprese con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, calcolando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, secondo l’art. 1, comma 1, della L. n. 223/1991.

Istruzioni contabili e nuovo conto GAW 37/45

Le riduzioni contributive esposte nei DM10/2 sono imputate dalla procedura DM, in sede di ripartizione contabile del saldo, al conto di nuova istituzione GAW 37/45. Nel DARE vengono registrati gli importi contraddistinti dal codice L460; nell’AVERE quelli contraddistinti dal codice S169, poiché l’onere corrisponde alla differenza tra i due importi. Per le registrazioni manuali si richiamano le regole del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente 1 e del codice documento 95. La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato ai fini del rimborso è demandata alla Direzione Generale.

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