Circolare numero 22 del 8-2-1999
Per le pensioni liquidate con un’anzianita’ contributiva pari o superiore a 40 anni si applica, dal 1° gennaio 1999, la stessa disciplina di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo prevista per la pensione di vecchiaia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’estensione, dal 1° gennaio 1999, della disciplina del cumulo con i redditi da lavoro prevista per la pensione di vecchiaia anche alle pensioni di anzianità, ai trattamenti di prepensionamento e alle pensioni/assegni di invalidità liquidati con almeno 40 anni di contribuzione. Vengono indicati criteri di applicazione, esclusioni dal divieto di cumulo, casi di totale cumulabilità per chi aveva maturato entro il 1994 i requisiti per la vecchiaia, e le modalità di aggiornamento delle procedure e di ricalcolo delle pensioni già in pagamento.
Cumulo pensioni-redditi da lavoro per pensioni con almeno 40 anni di contribuzione dal 1° gennaio 1999
Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro per prestazioni con almeno 40 anni di contributi
La circolare definisce l’ambito applicativo dell’articolo 77 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dal 1° gennaio 1999 estende il regime di cumulo previsto per la pensione di vecchiaia anche ad altre prestazioni pensionistiche liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Il documento chiarisce inoltre i casi di esclusione, la disciplina speciale per chi aveva già maturato entro il 1994 i requisiti per la vecchiaia e gli effetti sulle pensioni già in pagamento.
Ambito di applicazione della nuova disciplina
La modifica normativa interessa le pensioni di anzianità, i trattamenti di prepensionamento e le pensioni o assegni di invalidità liquidati con almeno 40 anni di contribuzione, a prescindere dalla decorrenza della prestazione. Per tali trattamenti si applicano le regole dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ossia le stesse vigenti per la pensione di vecchiaia, in luogo delle specifiche disposizioni precedentemente previste per ciascuna prestazione.
La circolare precisa che la contribuzione da considerare ai fini dell’applicazione della disciplina è tutta quella utile per la misura del trattamento pensionistico, anche quando sia stata successivamente utilizzata per la liquidazione di supplementi.
Modalità di cumulo e misura dell’incumulabilità
Per le prestazioni interessate, dal 1° gennaio 1999 il cumulo con i redditi da lavoro dipendente e autonomo non è ammesso nella misura del 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo, fino a concorrenza dei redditi stessi. In altri termini, resta incumulabile la metà della parte di pensione che supera il trattamento minimo.
Nel calcolo trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 20 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni. Il divieto di cumulo non si applica alla tredicesima mensilità, salvo gli aumenti di perequazione in cifra fissa previsti dall’articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, fermo restando il limite dell’importo corrispondente al trattamento minimo.
Esclusioni dal divieto di cumulo
Le esclusioni già previste per pensioni di vecchiaia e pensioni o assegni di invalidità dall’articolo 10 del decreto n. 503/1992 si estendono, per effetto dell’articolo 77 della legge n. 448/1998, anche alle pensioni di anzianità e ai prepensionamenti liquidati con almeno 40 anni di contribuzione.
Non opera quindi il divieto di cumulo nei seguenti casi:
- pensionati assunti con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a 50 giornate nell’anno solare; se il limite viene superato nel corso dell’anno, l’incumulabilità opera per tutte le giornate lavorate;
- pensionati con reddito complessivo annuo da attività dipendente o autonoma non superiore all’importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali e assistenziali;
- pensionati impegnati in programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promossi da enti locali o altre istituzioni pubbliche e private;
- pensionati occupati come operai agricoli;
- pensionati occupati come addetti ai servizi domestici e familiari;
- pensionati occupati come agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1° febbraio 1991;
- pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, limitatamente alle indennità percepite per tale funzione;
- pensionati che svolgono funzioni connesse a cariche pubbliche elettive, con riferimento a tutte le indennità comunque collegate a tali incarichi.
La circolare richiama inoltre che tali indennità non devono essere considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici.
Disciplina speciale per chi aveva maturato i requisiti entro il 1994
Per i titolari di pensione di vecchiaia che avevano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti in quell’anno continua ad applicarsi il previgente regime di totale cumulabilità con il reddito da lavoro autonomo, previsto dall’articolo 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
La circolare estende tale regime anche ai titolari di pensione di anzianità, ai trattamenti di prepensionamento e alle pensioni o assegni di invalidità con oltre 40 anni di contribuzione, a condizione che anche per tali soggetti i requisiti per la pensione di vecchiaia siano stati maturati entro il 1994.
Prestazioni escluse dall’articolo 77
La circolare precisa che l’articolo 77 non si applica alle pensioni ai superstiti, poiché alla data del 1° gennaio 1999 non esisteva per tali trattamenti una disciplina di divieto di cumulo. Le pensioni ai superstiti restano quindi cumulabili con redditi da lavoro autonomo o dipendente. Per il lavoro dipendente, l’unico profilo rilevante resta quello degli eventuali aumenti di perequazione in cifra fissa per le pensioni ai superstiti con un solo titolare, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
Aggiornamento delle procedure e gestione delle pensioni in essere
La circolare informa che le procedure di liquidazione e di ricostituzione sono in corso di aggiornamento e che ulteriori istruzioni operative saranno fornite con successiva comunicazione.
Per le pensioni già in essere al 1° gennaio 1999, liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l’ente procederà al ricalcolo delle quote non cumulabili con redditi da lavoro dipendente e/o autonomo. Agli interessati sarà inviata una specifica comunicazione contenente i nuovi importi.
Le pensioni sulle quali venga effettuata la trattenuta per quote incumulabili con redditi da lavoro autonomo saranno inoltre considerate ricostituzioni d’ufficio.
Punti principali
Estensione della disciplina di cumulo dal 1° gennaio 1999
L’articolo 77 della legge n. 448/1998 estende alle pensioni di anzianità, ai trattamenti di prepensionamento e alle pensioni o assegni di invalidità liquidati con almeno 40 anni di contribuzione la disciplina del cumulo già prevista per la pensione di vecchiaia dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 503/1992. L’applicazione opera indipendentemente dalla decorrenza della pensione e, per le pensioni dirette dei regimi indicati, riguarda il cumulo con redditi da lavoro dipendente e autonomo.
Modalità di calcolo dell’incumulabilità
Per le prestazioni interessate, il divieto di cumulo si applica nella misura del 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo, fino a concorrenza dei redditi da lavoro. Rimane fermo che il divieto non si applica alla tredicesima mensilità, salvo gli aumenti di perequazione in cifra fissa, sempre nel rispetto dell’importo corrispondente al trattamento minimo. Ai fini della disciplina rileva tutta la contribuzione utile per la misura della pensione, anche se successivamente utilizzata per supplementi.
Esclusioni dal divieto di cumulo
Le esclusioni previste per la pensione di vecchiaia vengono estese anche alle prestazioni con almeno 40 anni di contribuzione. Non opera quindi il divieto di cumulo nei casi di: lavoro a termine per non più di 50 giornate complessive nell’anno solare; reddito complessivo annuo da lavoro non superiore al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, al netto di trattamenti di famiglia e contributi; attività svolta in programmi di reinserimento sociale degli anziani; lavoro come operai agricoli; lavoro domestico e familiare; agenti non di ruolo presso le Comunità europee assunti prima del 1° febbraio 1991; funzione di giudice di pace per le relative indennità; funzioni connesse a cariche pubbliche elettive per le indennità correlate.
Regime più favorevole per chi aveva maturato i requisiti entro il 1994
Per i titolari che avevano maturato entro il 1994 i requisiti assicurativi e contributivi richiesti per la pensione di vecchiaia continua ad applicarsi il previgente regime di totale cumulabilità con il reddito da lavoro autonomo previsto dall’articolo 11, comma 10, della legge n. 537/1993. Tale regime viene esteso, per effetto dell’articolo 77 della legge n. 448/1998, anche alle pensioni di anzianità, ai prepensionamenti e alle pensioni/assegni di invalidità con oltre 40 anni di contribuzione, se i requisiti per la vecchiaia erano stati maturati entro il 1994.
Prestazioni escluse: pensioni ai superstiti
La circolare precisa che le pensioni ai superstiti non rientrano nell’ambito dell’articolo 77, perché alla data del 1° gennaio 1999 non erano soggette a un divieto di cumulo analogo. Restano cumulabili con redditi da lavoro autonomo o dipendente, salvo il possibile rilievo, per il lavoro dipendente, degli aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti alle pensioni ai superstiti con un solo titolare.
Aggiornamento delle procedure e gestione delle pensioni in essere
Le procedure di liquidazione e ricostituzione risultano in aggiornamento e saranno seguite da ulteriori istruzioni operative. Per le pensioni in pagamento al 1° gennaio 1999 con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l’ente procederà al ricalcolo delle quote incumulabili con i redditi da lavoro dipendente e/o autonomo e invierà agli interessati una comunicazione con i nuovi importi. Le pensioni sulle quali venga effettuata la trattenuta per quote incumulabili con redditi da lavoro autonomo saranno classificate come ricostituzioni d’ufficio.
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