Cassazione Penale, Sentenza n. 40602/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso le sentenze del Tribunale di Udine (n. 1424/2010, n. 1152/2009, n. 489/2011). Il ricorrente deduce che l'inerzia e la negligenza del difensore gli hanno impedito di rispettare il termine per impugnare e invoca il diritto all'equo processo (art. 111 Cost.) e l'art. 6 CEDU, sostenendo di non essere stato posto nelle condizioni di preparare la difesa e quindi di non aver potuto proporre l'impugnazione nei termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la Corte di Appello di Trieste aveva legittimamente respinto la richiesta di restituzione ritenendola mera riproposizione di istanze già esaminate e che la mancata proposizione dell'impugnazione imputabile all'inerzia del difensore non integra i presupposti di caso fortuito o forza maggiore richiesti dall'art. 175 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza di legittimità (incluse Sezioni Unite De Pascalis e altri precedenti) secondo cui il mancato adempimento del difensore, anche per colpa, non è causa di forza maggiore o caso fortuito. Il ricorrente non ha fornito elementi concreti a sostegno dell'ipotesi di inadempimento inevitabile. Esito: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Disciplina la restituzione nel termine per causa di caso fortuito o forza maggiore; la Corte interpreta che l'evento deve essere imprevedibile o irresistibile e non può essere rappresentato dall'inerzia del difensore
art. 111 Cost.
Riferimento al diritto all'equo processo invocato dal ricorrente; la Corte ritiene che l'asserita violazione non sia provata e non giustifichi la restituzione del termine
art. 6 CEDU
Richiamato come garanzia del giusto processo; la Corte valuta che l'affermazione del ricorrente circa l'impedimento alla difesa non sia sufficiente a integrare i presupposti per la restituzione
art. 102 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata in relazione alla sostituzione del difensore e agli obblighi defensionali; tuttavia l'inadempimento del difensore non configura caso fortuito o forza maggiore
Giurisprudenza (Sezioni Unite, De Pascalis e successivi precedenti)
Principio consolidato: il mancato, ritardato o negligente adempimento del difensore, anche d'ufficio, non integra gli estremi del caso fortuito o forza maggiore ai fini dell'art. 175 c.p.p.; la parte deve fornire elementi concreti e non generiche allegazioni
Massime di principio
- La negligenza o omissione del difensore non costituisce di per sé caso fortuito o forza maggiore ai fini della restituzione del termine ex art. 175 c.p.p.
- Per ottenere la restituzione del termine il ricorrente deve provare un evento imprevedibile o irresistibile che abbia impedito l'adempimento nei termini; mere affermazioni generiche non sono sufficienti
- La riproposizione di istanze già decise può essere dichiarata inammissibile: non è ammessa una nuova istanza quando la precedente è stata esaurientemente motivata e respinta
- Se il soggetto è stato in concreto in grado di compiere personalmente l'atto (es. presentare l'impugnazione), ciò riduce la possibilità di qualificare l'omissione del difensore come causa esimente
- Rischi processuali della mancata prova: oltre al rigetto dell'istanza, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e ad ammende
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