Sentenza n. 10306/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 novembre 2019, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 settembre 2022 e di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 28 settembre 2022; - del provvedimento n. 24408/2022 del 12.12.2022, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha quantificato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/9/2023: - del decreto della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10686 del 15.06.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, atti di indirizzo e accordi interistituzionali relativi al superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e provvedimento provinciale di quantificazione degli importi di ripiano per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 che aveva fissato il tetto regionale nella misura del 4,4%, ulteriori atti ministeriali e interistituzionali, nonché il provvedimento della Provincia Autonoma di Bolzano che aveva individuato le aziende soggette al ripiano e quantificato gli importi dovuti per gli anni 2015-2018. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la definizione del giudizio è intervenuta per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Nelle more del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali. La società ha dichiarato di avere effettuato il pagamento della quota ridotta. La Provincia Autonoma di Bolzano ha confermato l’avvenuto versamento con memoria del 27 marzo 2026. Il TAR ha quindi ritenuto integrati i presupposti previsti dalla disciplina sopravvenuta e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure contro gli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
Il versamento della quota del 25% degli importi di ripiano estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici e, una volta accertato dall’amministrazione competente e comunicato al TAR, determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano e di quantificazione degli importi dovuti; la sentenza non ne esamina la legittimità sostanziale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della trattazione da remoto della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta estingue l’obbligazione oggetto del giudizio subordinatamente al pagamento di una quota ridotta e all’accertamento amministrativo del versamento, il giudice amministrativo può dichiarare la cessazione della materia del contendere solo dopo che l’amministrazione competente abbia confermato l’avvenuto pagamento con il provvedimento previsto dalla legge.
- Il pagamento della quota ridotta stabilita dalla disciplina sopravvenuta, una volta accertato dall’amministrazione competente, preclude l’ulteriore prosecuzione delle azioni giurisdizionali connesse all’obbligazione estinta e rende non più attuale l’interesse alla decisione sulle impugnazioni degli atti presupposti e applicativi.
- La cessazione della materia del contendere conseguente all’adempimento previsto dalla legge sopravvenuta non implica una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati; le questioni sostanziali e processuali dedotte restano assorbite.
- In presenza di una disciplina legislativa che preveda espressamente la compensazione delle spese o di una controversia caratterizzata da particolare complessità sostanziale e processuale, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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