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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5019/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il pagamento di corrispettivi non saldati relativi a più contratti di appalto (lavori di ristrutturazione su unità immobiliari) e opere extracontratto; in particolare la fattura n.24/30-10-2008 per Euro 31.227,32 non sarebbe stata pagata, motivo per cui l'appaltatore ha eccepito l'inadempimento ex art.1460 c.c. e sospeso i lavori. Le committenti hanno esercitato il recesso per giusta causa. In sede di gravame e poi in cassazione il ricorrente ha censurato (tra l'altro) l'applicazione errata degli interessi (contestando che non sia stato applicato il saggio previsto dall'art.1284 co.4 c.c. novellato nel 2014), la valutazione sulla legittimità dell'eccezione di inadempimento e sulla sussistenza della giusta causa del recesso, la determinazione del termine di ultimazione delle opere, la valutazione dei reciproci inadempimenti e la compensazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui l'art.1284 co.4 c.c. novellato si applica solo ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (art.17 co.2 d.l. 132/2014) e quindi non poteva essere applicato al giudizio instaurato prima di quella data. Ha inoltre ritenuto corrette le valutazioni del merito effettuate dalla Corte d'appello: l'eccezione di inadempimento dell'appaltatore è stata esclusa in ragione della sua propria inadempienza e dei ritardi nell'esecuzione dei lavori; il recesso delle committenti è stato qualificato come esercitato per giusta causa e la domanda di indennizzo ex art.1671 c.c. è stata rigettata per mancata prova del quantum. Diversi motivi sono stati dichiarati inammissibili in ragione dell'«effetto doppia conforme» (art.348-ter co.5 c.p.c.) o per carenza di specificità. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.500,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA) e ha segnalato l'eventuale ulteriore contributo unificato ex art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1284 co.4 cod. civ.

    La novella dispone che, se la misura degli interessi non è pattuita, dal momento della proposizione della domanda giudiziale si applica il saggio previsto dalla normativa speciale sui ritardi di pagamento; la Corte ha precisato che tale norma opera solo per i procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (effetto temporale previsto dal legislatore).

  • art. 17 co.2 d.l. 12-9-2014 n.132 conv. L. 10-11-2014 n.162

    Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

    Stabilisce la decorrenza temporale dell'applicazione della norma (art.1284 co.4 novellato): non si applica ai procedimenti già iniziati prima del termine previsto.

  • d.lgs. 9-10-2002 n.231 (normativa sui ritardi di pagamento, art.2 e segg.)

    La normativa disciplina interessi per ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprenditori; la Corte di appello aveva osservato che l'art.2 si applica solo se le parti sono imprenditori, e nel caso di specie le committenti non avevano tale qualifica, incidendo sulla determinazione del tasso degli interessi.

  • art. 1460 cod. civ.

    L'eccezione di inadempimento (exceptio non adimpleti contractus) richiede l'esistenza dell'inadempimento della controparte e un'adeguata proporzionalità tra le inadempienze; il giudice valuta tali profili oggettivamente nel merito.

  • art. 1671 cod. civ.

    Il committente può recedere dal contratto d'appalto ad nutum; l'indennizzo spetta se il recesso non sia esercitato per giusta causa ovvero nei limiti previsti dalla norma, ma l'onere della prova del quantum dell'indennizzo grava sull'appaltatore.

  • art. 348-ter co.5 cod. proc. civ.

    In caso di doppia conforme (la Corte d'appello conferma la decisione di primo grado) il ricorso per cassazione è inammissibile per motivi che si limitino a lamentare l'omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto alla base delle due decisioni siano diverse.

  • art. 360 cod. proc. civ. (criteri di cassazione)

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, nullità motivazionale, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità e sindacato di merito contemplati da tale articolo.

  • art. 1183, art. 1362, art. 1364, art. 1366, art. 1371, art. 1372 cod. civ.

    Richiamate in relazione alla determinazione del termine di esecuzione, interpretazione del contratto e regole per la valutazione dell'adempimento e del ritardo; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato l'accertamento dei termini e dei ritardi.

  • art. 13 d.P.R. 30-5-2002 n.115

    Riguarda il contributo unificato: la Corte ha richiamato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di ulteriore contributo da parte del ricorrente, nonostante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • La novella dell'art.1284 co.4 c.c. (interessi maggiorati per ritardi in transazioni commerciali) non si applica retroattivamente ai procedimenti iniziati prima della data di efficacia fissata dal legislatore: verificare sempre la data di instaurazione del giudizio rispetto alla decorrenza normativa.
  • La normativa sui ritardi di pagamento (d.lgs.231/2002) si applica solo se le parti hanno la qualifica di imprenditori; in mancanza della qualifica, non è possibile ottenere i tassi speciali previsti da quella disciplina.
  • L'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. richiede non solo un inadempimento dell'altra parte ma anche la proporzionalità tra le inadempienze; il giudice di merito valuta this in concreto e il suo giudizio è molto difficilmente sindacabile in cassazione.
  • Il recesso del committente ex art.1671 c.c. può essere esercitato ad nutum; l'indennizzo spetta solo se il recesso non è giustificato dalla gravità dell'inadempimento del contraente: il contraente che invoca l'indennizzo deve provare il suo ammontare.
  • Nei giudizi di cassazione, le censure che lamentano omesso esame di fatti decisivi sono spesso inammissibili se la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado (effetto 'doppia conforme'), salvo che il ricorrente dimostri l'eterogeneità delle motivazioni di primo e secondo grado.
  • Il sindacato sulla motivazione in Cassazione è limitato: la Corte verifica l'esistenza del cosiddetto 'minimo costituzionale' di motivazione (assenza totale di motivazione, motivazione apparente, contraddizione insanabile, motivazione perplessa). Denunce meramente critiche dell'apprezzamento del giudice di merito sono destinate a essere rigettate.
  • La valutazione della proporzione di soccombenza e la decisione di compensare le spese tra le parti rientrano in ampio margine discrezionale del giudice di merito e non sono facilmente correggibili in sede di legittimità.

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