Cassazione Penale, Sentenza n. 49505/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestavano, in diversa misura: 1) per CIRELLI Rosetta: omissione di statuizione sull'eccezione di improcedibilità e contestazione della regolarità della querela (sostenendo che la querelante non era presente al momento del fatto) nonché la disapplicazione della recidiva e la valutazione dei precedenti penali utilizzati per aggravare il trattamento sanzionatorio; 2) per CIRELLI Samanda, COMIGNANI Deborah e COMIGNANI Veronica: vizio nella valutazione della prova testimoniale (vaghezza della commessa MAZZARA), doglianze sull'assenza di perdita di vigilanza dei beni da parte della persona offesa (art. 56 c.p. e qualificazione come tentativo), e censura del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p. sostenendo che il valore effettivo della merce fosse inferiore (valore all'ingrosso)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di CIRELLI Samanda, COMIGNANI Deborah e COMIGNANI Veronica e li ha condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Ha rigettato il ricorso di CIRELLI Rosetta. In motivazione la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: la parziale rinuncia ai motivi d'appello ha precluso la deduzione in Cassazione delle questioni rinunziate; la querela è regolare perché la relazione di possesso ai fini penali può sussistere anche in capo a un dipendente non presente al momento del fatto; la ricorrenza della recidiva e la valutazione della pericolosità derivante dai precedenti sono motivate e non contraddette; la prova (segnalazione dall'addetto alla sicurezza, rinvenimento della refurtiva in auto e riconoscimento da parte dell'addetta alla vendita) è stata adeguatamente valutata e il furto è stato consumato (anche breve disponibilità autonoma dei beni è sufficiente); non è riconoscibile l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. perché il danno non è di valore irrisorio e la restituzione della merce è un fatto posteriore non valutabile ai fini dell'attenuante.
Norme richiamate
art. 62, n. 4, cod. pen.
L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia economicamente insignificante al momento della consumazione del reato; il valore della merce sottratta (EUR 465,74) non è ritenuto irrilevante e la successiva restituzione non incide sulla configurabilità dell'attenuante
art. 56, cod. pen.
La distinzione tra tentativo e consumazione: il furto si considera consumato quando il bene trafugato passa, anche per breve tempo, sotto il dominio esclusivo dell'agente; pertanto la disponibilità autonoma, seppur breve, integra la consumazione
art. 192, cod. proc. pen.
La valutazione della prova testimoniale rientra nell'apprezzamento del giudice del merito; la semplice vaghezza o approssimazione non basta a rendere la testimonianza inutilizzabile se il quadro probatorio complessivo è coerente
art. 599, comma 4, cod. proc. pen.
La rinuncia parziale ai motivi d'appello limita la devoluzione al giudice di secondo grado e preclude la deduzione in Cassazione delle stesse questioni rinunziate, con effetto preclusivo anche in sede di legittimità
art. 129, cod. proc. pen.
Le questioni attinenti a cause di non punibilità non possono essere sollevate ex novo in Cassazione quando il ricorrente abbia rinunciato alle doglianze sulla responsabilità in sede d'appello; la mancata statuizione su eccezioni non dedotte o rinunciate non comporta sempre vizio rimediabile
Massime di principio
- La rinuncia parziale ai motivi d'appello ha effetto preclusivo: non si possono riproporre in Cassazione questioni su cui si è rinunciato al secondo grado; valutare attentamente quali profili rinunciare prima dell'udienza d'appello
- In materia di furto la consumazione si verifica anche con una breve autonomia di disponibilità della refurtiva: la presenza di sorveglianza non continua da parte del personale non impedisce la consumazione
- Il possesso rilevante in ambito penale è più ampio del possesso civilistico: un dipendente incaricato della custodia/recupero della merce può essere persona offesa legittimata a querelare anche se non materialmente presente al momento del fatto
- L'attenuante per danno di speciale tenuità richiede un valore della refurtiva effettivamente trascurabile al momento del fatto; la restituzione successiva non elimina il danno ai fini della valutazione dell'attenuante
- Le censure sulla valutazione della prova testimoniale devono evidenziare contraddizioni, incongruenze rilevanti o violazioni di principio probatorio: il mero dissenso sulla valutazione del merito è insufficiente per la cassazione
- Le contestazioni sulla recidiva e sulla pericolosità sociale richiedono una precisa allegazione di errori materiali o giuridici nella valutazione dei precedenti; la discrezionalità del giudice del merito è rilevante se motivata e congrua
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