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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49505/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi contestavano, in diversa misura: 1) per CIRELLI Rosetta: omissione di statuizione sull'eccezione di improcedibilità e contestazione della regolarità della querela (sostenendo che la querelante non era presente al momento del fatto) nonché la disapplicazione della recidiva e la valutazione dei precedenti penali utilizzati per aggravare il trattamento sanzionatorio; 2) per CIRELLI Samanda, COMIGNANI Deborah e COMIGNANI Veronica: vizio nella valutazione della prova testimoniale (vaghezza della commessa MAZZARA), doglianze sull'assenza di perdita di vigilanza dei beni da parte della persona offesa (art. 56 c.p. e qualificazione come tentativo), e censura del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p. sostenendo che il valore effettivo della merce fosse inferiore (valore all'ingrosso)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di CIRELLI Samanda, COMIGNANI Deborah e COMIGNANI Veronica e li ha condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Ha rigettato il ricorso di CIRELLI Rosetta. In motivazione la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: la parziale rinuncia ai motivi d'appello ha precluso la deduzione in Cassazione delle questioni rinunziate; la querela è regolare perché la relazione di possesso ai fini penali può sussistere anche in capo a un dipendente non presente al momento del fatto; la ricorrenza della recidiva e la valutazione della pericolosità derivante dai precedenti sono motivate e non contraddette; la prova (segnalazione dall'addetto alla sicurezza, rinvenimento della refurtiva in auto e riconoscimento da parte dell'addetta alla vendita) è stata adeguatamente valutata e il furto è stato consumato (anche breve disponibilità autonoma dei beni è sufficiente); non è riconoscibile l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. perché il danno non è di valore irrisorio e la restituzione della merce è un fatto posteriore non valutabile ai fini dell'attenuante.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia economicamente insignificante al momento della consumazione del reato; il valore della merce sottratta (EUR 465,74) non è ritenuto irrilevante e la successiva restituzione non incide sulla configurabilità dell'attenuante

  • art. 56, cod. pen.

    La distinzione tra tentativo e consumazione: il furto si considera consumato quando il bene trafugato passa, anche per breve tempo, sotto il dominio esclusivo dell'agente; pertanto la disponibilità autonoma, seppur breve, integra la consumazione

  • art. 192, cod. proc. pen.

    La valutazione della prova testimoniale rientra nell'apprezzamento del giudice del merito; la semplice vaghezza o approssimazione non basta a rendere la testimonianza inutilizzabile se il quadro probatorio complessivo è coerente

  • art. 599, comma 4, cod. proc. pen.

    La rinuncia parziale ai motivi d'appello limita la devoluzione al giudice di secondo grado e preclude la deduzione in Cassazione delle stesse questioni rinunziate, con effetto preclusivo anche in sede di legittimità

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Le questioni attinenti a cause di non punibilità non possono essere sollevate ex novo in Cassazione quando il ricorrente abbia rinunciato alle doglianze sulla responsabilità in sede d'appello; la mancata statuizione su eccezioni non dedotte o rinunciate non comporta sempre vizio rimediabile

Massime di principio

  • La rinuncia parziale ai motivi d'appello ha effetto preclusivo: non si possono riproporre in Cassazione questioni su cui si è rinunciato al secondo grado; valutare attentamente quali profili rinunciare prima dell'udienza d'appello
  • In materia di furto la consumazione si verifica anche con una breve autonomia di disponibilità della refurtiva: la presenza di sorveglianza non continua da parte del personale non impedisce la consumazione
  • Il possesso rilevante in ambito penale è più ampio del possesso civilistico: un dipendente incaricato della custodia/recupero della merce può essere persona offesa legittimata a querelare anche se non materialmente presente al momento del fatto
  • L'attenuante per danno di speciale tenuità richiede un valore della refurtiva effettivamente trascurabile al momento del fatto; la restituzione successiva non elimina il danno ai fini della valutazione dell'attenuante
  • Le censure sulla valutazione della prova testimoniale devono evidenziare contraddizioni, incongruenze rilevanti o violazioni di principio probatorio: il mero dissenso sulla valutazione del merito è insufficiente per la cassazione
  • Le contestazioni sulla recidiva e sulla pericolosità sociale richiedono una precisa allegazione di errori materiali o giuridici nella valutazione dei precedenti; la discrezionalità del giudice del merito è rilevante se motivata e congrua

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