Sentenza del 12/03/2015 n. 237 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Riscossione - Cartella di pagamento - Atto presupposto dell'iscrizione a ruolo - Necessità della notifica - Prova mediante deposito della ricevuta di ritorno della raccomandata - Mancata prova - Nullità della cartella - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. La mancata produzione della ricevuta di ritorno impedisce di provare l'esistenza e la tempestività della notificazione dell'atto presupposto. Ne consegue l'inesistenza della notificazione dell'atto presupposto e, di riflesso, la nullità della cartella di pagamento fondata su tale atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento per mancata prova della notificazione dell'atto presupposto, posto a fondamento dell'iscrizione a ruolo. In particolare, non era stata depositata la ricevuta di ritorno della raccomandata, documento necessario per dimostrare l'avvenuta notificazione, la relativa data e l'identità della persona che aveva ricevuto il plico.
Norme richiamate
Principi in materia di notificazione degli atti tributari e di riscossione
La notificazione deve essere provata mediante documentazione idonea a dimostrare che il plico è stato effettivamente consegnato, in quale data e a quale destinatario. Per la notificazione tramite raccomandata, tale prova deriva dalla ricevuta di ritorno.
Principio di necessaria conoscibilità dell'atto presupposto
Una cartella di pagamento non può validamente fondarsi su un atto presupposto la cui notificazione non sia stata dimostrata. La mancata prova della notifica dell'atto presupposto incide sulla validità della successiva cartella.
Massime di principio
- Quando una cartella o un atto di riscossione presuppone un precedente atto impositivo, l'ente deve dimostrare che quest'ultimo è stato regolarmente notificato.
- In caso di notificazione tramite raccomandata, la ricevuta di ritorno è normalmente il documento essenziale per provare l'avvenuta consegna, la data e il destinatario.
- La semplice affermazione dell'avvenuta notifica, in assenza della relativa ricevuta o di altra prova legalmente idonea, può non essere sufficiente.
- Se l'atto presupposto non risulta validamente notificato, la cartella fondata su di esso può essere dichiarata nulla o comunque illegittima.
- La verifica deve riguardare anche la tempestività della notificazione, perché la ricevuta consente di accertare il rispetto dei termini applicabili.
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