Ordinanza n. 219/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 3696/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia - Catania che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di rimozione della merce esposta su aree qualificate come suolo pubblico e di irrogazione delle relative sanzioni
Esito
La controversia
Il ricorrente ha appellato la sentenza del TAR che aveva rigettato l'impugnazione dell'ordinanza comunale n. 1 del 28 aprile 2023. L'ordinanza ingiungeva la rimozione di merce esposta su porzioni di marciapiede site in via Roma nn. 167 e 236 e in via Fazello n. 2, qualificate dal Comune come suolo pubblico, e irrogava le relative sanzioni. L'appellante sostiene che le aree siano di sua proprietà, quali pertinenze degli immobili acquistati con atti notarili del 23 settembre 2020 e del 27 settembre 2022, richiamando una perizia tecnica di parte e le mappe catastali recanti una graffatura tra i fabbricati e le corti antistanti. Deduce, tra l'altro, il travisamento degli atti di causa e l'errata valutazione delle prove. Il Comune sostiene invece la natura pubblica delle aree e contesta il valore probatorio della documentazione prodotta, rilevando che i titoli di acquisto non menzionerebbero espressamente il trasferimento dei marciapiedi. Il TAR aveva ritenuto prevalenti, ai fini della prova della proprietà, gli atti pubblici di acquisto rispetto alle risultanze catastali, considerate sussidiarie, e aveva comunque reputato irrilevante la questione proprietaria in ragione della destinazione delle aree al pubblico transito.
La decisione
Il CGARS non ha ancora definito l'appello. Ha ritenuto che la titolarità, pubblica o privata, delle aree costituisca un presupposto fondamentale per decidere sulla legittimità dell'ordinanza comunale e che la questione non sia irrilevante, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR. Le prove documentali, caratterizzate da allegazioni tecniche e giuridiche contrastanti, non consentono allo stato di raggiungere un pieno convincimento. Il Collegio ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 67 c.p.a., una consulenza tecnica d'ufficio affidata al Presidente dell'Ordine degli architetti della provincia di Catania o a un architetto da lui delegato. La CTU dovrà descrivere lo stato dei luoghi; ricostruire, attraverso i titoli di acquisto, le risultanze catastali, le visure e le ispezioni immobiliari, la continuità delle trascrizioni e la storia catastale delle particelle nn. 4822, 2530 e 4367 del foglio 11/D del Comune di Linguaglossa; accertare se le aree rientrino nella proprietà privata dell'appellante oppure nel demanio stradale o nel patrimonio comunale; e, in caso di proprietà privata, verificare l'eventuale esistenza di servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio, anche alla luce della dicatio ad patriam. Sono stati fissati termini per giuramento, osservazioni dei consulenti di parte e deposito della relazione. L'anticipo sul compenso del CTU, pari a euro 4.000, è stato posto provvisoriamente a carico dell'appellante. Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
Consente al giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica d'ufficio quando siano necessari specifici elementi di conoscenza tecnica per la decisione della controversia.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un provvedimento amministrativo dipende dalla qualificazione pubblica o privata delle aree interessate, l'accertamento della titolarità costituisce una questione decisiva e non può essere considerato irrilevante per la sola destinazione dell'area al pubblico transito.
- In presenza di documentazione tecnica e giuridica contrastante sulla proprietà di un'area, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio per verificare congiuntamente titoli di acquisto, trascrizioni, risultanze catastali anche storiche e stato effettivo dei luoghi.
- La ricostruzione della proprietà immobiliare richiede, ove necessario, il confronto tra titoli di provenienza e relative trascrizioni, planimetrie catastali allegate ai titoli, storia catastale delle particelle e situazione attuale dei luoghi; le risultanze catastali non esauriscono da sole l'accertamento, ma possono concorrere alla ricostruzione complessiva.
- Anche se un'area privata è destinata al passaggio pubblico, deve essere verificata l'eventuale esistenza di un autonomo diritto di uso pubblico o di pubblico passaggio, risultante da atti pubblici o da evidenze oggettive quali la dicatio ad patriam.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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